18Dicembre2015

Acconto IVA - Anno 2015

Metodo storico

L'acconto è pari all'88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per l’ultimo periodo dell’anno precedente.

In particolare:

  • per i contribuenti mensili si assume, come base di riferimento, il saldo a debito risultante dalla liquidazione di dicembre 2014;
  • per i contribuenti trimestrali si assume il saldo a debito risultante dalla dichiarazione IVA relativa al 2014 (saldo più acconto);
  • per i contribuenti trimestrali speciali (ad es. distributori di carburante) si fa riferimento al saldo a debito della liquidazione del quarto trimestre 2014.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 157/E datata 23 dicembre 2004 ha confermato che per i soggetti trimestrali, al fine dell'individuazione della base di riferimento dell'acconto IVA, la maggiorazione dell'1% applicata all'IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale non va considerata, in quanto rappresenta l'indennizzo dovuto per la dilazione del versamento d'imposta.
In caso di soggetti trimestrali che hanno esposto un saldo annuale a credito, l'acconto da versare per l'anno 2015 va commisurato a quanto effettivamente dovuto per l'anno 2014, pari alla differenza tra l'acconto versato ed il saldo a credito della dichiarazione IVA (rigo VH13 – rigo VL33).

Adeguamento parametri/Studi di settore

Per i soggetti che hanno effettuato l’adeguamento ai parametri o agli studi di settore per il 2014, la determinazione dell’acconto IVA per il 2015 non è influenzata da tale scelta.

Metodo previsionale

Si può determinare l’88% dell’IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre 2015 per i mensili ovvero in sede di dichiarazione IVA relativa al 2015 per i trimestrali.
Tale metodo è sanzionato se l’acconto versato risulta, a consuntivo, inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa all'anno 2015.

Metodo delle operazioni effettuate

Utilizzando questo metodo, si determina l’imposta effettivamente dovuta sulla base delle annotazioni eseguite nei registri delle vendite e degli acquisti, al netto dell’IVA a credito risultante dal registro degli acquisti, considerando la relativa periodicità di liquidazione dell’imposta.
Pertanto, l'importo da versare si determina, tenendo conto:

  • dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel periodo 1° - 20 dicembre 2015 per i mensili e nel periodo 1° ottobre - 20 dicembre 2015 per i contribuenti trimestrali;
  • dell'imposta relativa alle operazioni "effettuate" nei predetti periodi fino al 20 dicembre, anche se non ancora annotate (ad esempio, cessioni di beni con documento di trasporto, per le quali ci si avvale della fatturazione differita), non essendo decorsi i termini di fatturazione o registrazione;
  • dell'imposta relativa alle fatture passive, registrate negli stessi periodi.

Versamento dell’acconto

L’acconto IVA deve essere versato entro il 28 dicembre p.v. solo se l’importo è uguale o superiore a € 103,29, con il mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributi:

  • 6013” per i contribuenti mensili, periodo di riferimento “2015”;
  • 6035” per i contribuenti trimestrali, periodo di riferimento “2015”.

Si segnala che per i contribuenti trimestrali non occorre aggiungere gli interessi dell’1%.
Il versamento va effettuato con le modalità telematiche direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Soggetti esonerati

Non sono tenuti al versamento i soggetti che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2015;
  • hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2015 se contribuenti mensili o entro il 30 settembre 2015 se contribuenti trimestrali;
  • nell’ultimo periodo dell’anno precedente (dicembre per i mensili, quarto trimestre/dichiarazione annuale per i trimestrali) sono risultati a credito;
  • esercitano attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
  • esercitano attività agricola in regime di esonero (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
  • applicano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
  • applicano il nuovo regime forfettario (art.1, commi 54-89, L. n. 190/2014);
  • sono usciti dal regime delle nuove iniziative o dal regime contabile agevolato con decorrenza 2015, in quanto abrogati dalla legge di stabilità 2015;
  • applicano il regime forfetario (L.n. 398/91);
  • sono usciti dal regime dei minimi.

Sanzioni

Chi non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza, il versamento in acconto è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato.

Ravvedimento operoso

Il contribuente può utilizzare, tramite il mod. F24, l’istituto del ravvedimento operoso, ottenendo, in tal modo, una riduzione della sanzione.
Si ricorda che l’ammontare degli interessi derivanti da ravvedimento operoso dovranno essere versati separatamente dall’IVA utilizzando l’apposito codice tributo 1991.

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