25Novembre2020

Agenzia delle Entrate, contributi a fondo perduto

È stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 358844/2020, che definisce il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 137/2020 (c.d. “Ristori”) e all’art. 2 del D.L. n. 149/2020 (c.d. “Ristori-bis”).

Il suindicato provvedimento stabilisce che gli interessati potranno trasmettere l’istanza, a partire dallo scorso 20 novembre e non oltre il 15 gennaio 2021.

È bene ricordare che per coloro che abbiano già presentato la domanda per accedere al contributo a fondo perduto stabilito con l’art. 25 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Rilancio”) convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, è previsto che l’accredito delle somme relative al nuovo contributo avvenga automaticamente. L’istanza dovrà, quindi, esser trasmessa solo da coloro che – o perché non ne avevano i requisiti, o a causa di qualsiasi altri motivo – non abbiano presentato la domanda la scorsa primavera.

Per compilare e trasmettere l’istanza (Allegato), il richiedente - anche per il tramite di un intermediario - dovrà utilizzare i canali tematici dell’Agenzia delle entrate ovvero il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente alla presentazione della domanda sarà rilasciata una prima ricevuta (di “presa in carico”) e, solo a seguito dei controlli, una seconda ricevuta, attestante l’”accoglimento dell’istanza” ai fini del pagamento ovvero lo “scarto”, con indicazione dei motivi del rigetto. Le suddette ricevute saranno messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata.

Detta istanza dovrà contenere una serie di informazioni, tra cui quelle attestanti il possesso dei requisiti per accedere al contributo. A tal proposito, si ricorda che il contributo spetta ai soggetti che abbiano iniziato l’attività in data antecedente al 25 ottobre 2020, e a condizione che nel mese di aprile 2020 sia stata registrata una perdita di fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo rispetto al mese di aprile 2019.

L’erogazione del contributo sarà effettuata mediante accredito sul conto corrente indicato nell’istanza, che dovrà necessariamente essere intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, oltre al recupero dello stesso, verranno applicate sanzioni che vanno dal 100% al 200% della misura del contributo ex art. 13, comma 5, del D.Lgs n. 471/1997, e applicando gli interessi ex art. 20, del D.P.R. n. 602/1973 (4% annuo). Inoltre, potrà trovare applicazione quanto previsto dall’art. 316-ter del codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Sperando di fare cosa utile, si evidenzia che sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata creata una specifica area tematica, che raggruppa le informazioni su tutti i contributi a fondo perduto finora istituiti. Al suo interno è possibile trovare anche ulteriori informazioni sulla procedura di richiesta del contributo, sul calcolo delle somme spettanti, su cosa fare in caso di errori e sulle deleghe degli intermediari, oltre al riepilogo dei riferimenti normativi e dei provvedimenti emanati dall’Agenzia.

ALLEGATO

Allegato.pdf 36,19 kB
Confcommercio Brescia2024-04-19
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