20Novembre2015

Congedo parentale a ore e cumulabilità con permessi

Lo chiarisce l’INPS con il Messaggio n.6704 del 3 novembre u.s., che fa seguito alla Circolare n.152 del 18 agosto 2015 contenente le regole attuative per fruire del congedo parentale a ore e fa il punto sulla sua applicazione pratica, in linea con il dettato delle novità di cui all’art.7 del D.Lgs. 80/2015: «la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale».

In pratica, le nuove direttive INPS sulla compatibilità fra le diverse forme di permesso rispondono alla ratio della legge, ossia alla: «esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa».

Cumulabilità

NO

  • Congedoa ore per altro figlio: non è possibile fruire nella stessa giornata di congedi parentali a ore per figli diversi;
  • riposiper allattamento: non si può utilizzare un congedo a ore nei giorni di riposo per allattamento (artt. 39-40 D.Lgs. 151/2001) anche se riferiti ad altro figlio;
  • permessi orari in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio, anche se disabile (art.33 D.Lgs. 151/2001): non sono compatibili, quindi non si possono sommare.

SI

  • Permessi orari per assistenza a familiari, anche se minori (art.33, comma 3, legge 1992/104): sono compatibili, quindi si possono sommare ai congedi a ore;
  • permessi orari del lavoratore portatore di handicap (art.33, comma 6, legge 1992/104): non ci sono incompatibilità, quindi si possono utilizzare contemporaneamente.

Le regole sopra esposte valgono nel caso in cui non ci sia una contrattazione collettiva o aziendale, che può fissare paletti diversi.

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).

 

 

 

 

Confcommercio Brescia2024-04-18
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