11Agosto2020

INL, deposito telematico contratti collettivi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti circa la procedura di deposito telematico dei contratti di secondo livello per la fruizione dei benefici contributivi o fiscali e altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali

L’Ispettorato, interpellato l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha precisato che con la voce “altro” inserita tra quelle elencate nell’applicativo sul quale effettuare il deposito possono essere incluse nell’ambito di tale voce le “altre agevolazioni” connesse alla stipula di contratti contenenti clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto previsto dalla legge, come nel caso della deroga al limite massimo di assunzione a tempo determinato prevista in un contratto di prossimità ex art. 8, d.l. n. 138/2011 ovvero contenuto in accordi siglati ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.

Quindi “l’obbligo di deposito dei contratti collettivi – aziendali o territoriali–sussiste anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano liberamente esercitato specifiche prerogative rimesse dalla legislazione vigente alla contrattazione collettiva per derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali.

A tal proposito si evidenzia che il deposito dei contratti c.d. di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali, ma anche ai diversi benefici di carattere “normativo” che possono essere “attivati” a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva”.

Tale obbligo è applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a far data dalla pubblicazione della circolare in commento.

LA CIRCOLARE

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