16Ottobre2020

INPS, tutela previdenziale in caso di sorveglianza attiva

L’INPS, con il messaggio in allegato, fornisce indicazioni in materia di tutela previdenziale in caso di sorveglianza attiva dei lavoratori e conseguente diritto alla malattia.

Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile

Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio (lavoro agile). In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

In caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale della malattia.

Quarantena per ordinanza amministrativa

Si ricorda che per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia è consentito l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 (circolare INPS n. 115/2020, paragrafo 10–circolare FIPE n. 145/2020).

Anche nella fattispecie in questione così come in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede anche un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Quarantena all’estero

Nel caso di lavoratori assicurati in Italia, recatisi all’estero ed in seguito oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, hanno accesso alla tutela previdenziale di malattia solo in caso di procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario

Considerata l’equiparazione operata dal legislatore, ai fini del trattamento economico delle tutele di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26, rispettivamente, alla malattia e alla degenza ospedaliera si applicano anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.

IL MESSAGGIO

Confcommercio Brescia2024-04-20
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