19Febbraio2016

Possibilità di consumare carne e pesce freschi all’esterno dei locali

In particolare, ha segnalato che la legge 4 luglio 2006 n.248, art.3, comma 1, lettera f bis), già prevedeva la vendita per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia “presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie”.

Con l'introduzione dell'art.118 bis alla L.R. 6/2010, non si è voluto ribadire un principio peraltro già presente in una legge statale, ma si è specificata l'applicabilità, anche per le attività commerciali che esercitano in via prevalente la vendita al dettaglio di carne e pesce freschi, della disciplina di cui all'art.2 della L.R. 8/2009 in quanto compatibile con le attività commerciali.

In particolare, il comma 2 dell'art.2 della citata L.R. 8/2009 prevede che la vendita per il consumo immediato è consentita anche negli spazi esterni al locale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione.

Tale indicazione, prevista per le attività artigianali, ma compatibile con la disciplina prevista per le attività commerciali, significa che anche a macellerie e pescherie è permesso il consumo immediato non solo nel locale dell’esercizio di vicinato, ma anche negli spazi esterni, previa, ovviamente, apposita richiesta di occupazione di suolo pubblico.

Confcommercio Brescia2024-04-26
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