21Giugno2019

Assegni Nucleo Familiare 2019-2020

L'invio telematico deve avvenire mediante il servizio on line dedicato, accessibile dal 1° aprile dal sito dell'Istituto utilizzando:
- il PIN dispositivo;
- una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2;
- la Carta Nazionale dei Servizi attivata presso l’ASL o il Comune di residenza;
- senza il PIN l’invio dovrà avvenire tramite Patronati (Patronato 50&Più Enasco - Brescia, via Bertolotti, 1 - 2° piano, tel. 030.3771785).

Nel dettaglio il dipendente deve compilare/controllare:
• dati anagrafici (stato civile, data del matrimonio se coniugati e aggiungere i dati dei familiari);
• i redditi di competenza (per la domanda 1/7/2019-30/6/2020, redditi anno 2018indicati nella Certificazione Unica o nel modello 730/UNICO).

Si ricorda che ogni variazione nella composizione del nucleo familiare che dovesse intervenire durante il periodo di corresponsione dell’A.N.F. dovrà esser comunicata all’INPS entro 30 giorni dalla variazione stessa.

Si precisa infine che in assenza delle domande DEBITAMENTE INVIATE ALL’INPS E ACCOLTE il datore di lavoro NON potrà più procedere all’erogazione dell’assegno.

Per consentire di tenere monitorato il sito dell’INPS, al fine di vedere gli importi ANF spettanti, si chiede di consegnare al datore di lavoro ricevuta della domanda presentata.

Si coglie l'occasione per ricordare che gli ANF spettano anche ai collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS, che provvede direttamente al pagamento ai collaboratori stessi.

Nucleo familiare
Appartengono al nucleo familiare: il richiedente l’assegno; il coniuge non effettivamente o legalmente separato, e che non abbia abbandonato il tetto coniugale; i figli legittimi o legittimati, e gli equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati) minorenni; i figli ed equiparati maggiorenni e permanentemente inabili al lavoro; i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente lavoratore dipendente se minorenni o maggiorenni inabili al lavoro, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

Variazioni
Ogni variazione dello stato di famiglia va comunicato entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Reddito del Nucleo Familiare
Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi dei singoli componenti. Si considerano:
• i redditi assoggettabili ad IRPEF, compresi quelli soggetti a tassazione separata, quelli prodotti all’estero e che in Italia sarebbero assoggettati all’IRPEF, quelli conseguiti nelle sedi in Italia di Enti internazionali e non soggetti alla normativa tributaria italiana;
• gli assegni corrisposti al coniuge separato o divorziato, con esclusione della parte destinata al mantenimento dei figli;
• i redditi di qualsiasi natura, compresi, se superiori complessivamente a euro 1032,91, quelli esenti da imposta (es. pensioni sociali) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (es. interessi dei c/c bancari, interessi di BOT e CCT, vincite ai giochi a premio);
• i redditi da terreni e fabbricati, ivi incluso il reddito della casa di abitazione e relative pertinenze al lordo della deduzione spettante ai fini IRPEF.

Non entrano nel reddito familiare
Il T.F.R. e le altre indennità di fine rapporto, comprese le anticipazioni; l’A.N.F. stesso e gli altri trattamenti familiari dovuti per legge; gli arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti; le rendite INAIL, le pensioni di guerra, le pensioni ai militari di leva infortunati, le indennità di accompagnamento agli inabili INPS, agli inabili ciechi, ai ciechi civili; le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF; l’assegno di mantenimento dei figli corrisposto dall’ex coniuge.
I redditi da lavoro dipendente si computano al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali obbligatorie per legge.

Diritto all’assegno
L’Assegno spetta se i redditi da lavoro dipendente e assimilati costituiscono nel complesso almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

Nuclei familiari con unico genitore (separato, divorziato, con figli nati fuori dal matrimonio)
Per ottenere l’assegno è necessario chiedere una preventiva autorizzazione da parte dell’INPS.

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183, paghe@cafascombs.it).

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