14Settembre2018

Canone speciale RAI per i pubblici esercizi

Si rammenta che la recente modifica normativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di canone televisivo e l’introduzione della riscossione con addebito sulle fatture relative all’utenza elettrica, si riferisce solo al canone per le abitazioni private e non invece a quello speciale per i pubblici esercizi, per il quale resta in vigore la tradizionale modalità di pagamento attraverso i bollettini di c/c postale che la RAI invia alle imprese prima della scadenza.

È bene, altresì, ricordare che:
• il presupposto impositivo è la mera detenzione di un apparecchio radio o TV (che sia dotato almeno di un sintonizzatore idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio radiotelevisivo - MISE note n. 12991/2012 e n. 9668/2016), a nulla rilevando l’eventuale destinazione dello stesso a usi diversi dalla visione della programmazione radiotelevisiva (ad esempio apparecchi televisivi utilizzati per la proiezione di immagini pubblicitarie);
• il canone ha validità limitata all’indirizzo indicato nell’intestazione;
• vi è l’obbligo, per le imprese e le società, di indicare nella dichiarazione dei redditi il possesso di apparecchi radio o TV ed il relativo numero di canone (art. 17 D.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 21/2011).

Permane per i pubblici esercizi l’obbligo di pagamento del canone speciale RAI tramite i bollettini di c/c postale.

Per ogni ulteriore chiarimento, si ricorda che due volte al mese presso la sede centrale di Confcommercio Brescia (Via Bertolotti, 1) è presente un funzionario RAI (calendario).

Confcommercio Brescia2024-04-18
  1. Home
  2. News
  3. Canone speciale RAI per i pubblici esercizi