7Dicembre2018

Carte di credito, divieto di applicazione supplementi

L'Autorità, già intervenuta in diverse occasioni, afferma il principio che l'applicazione di supplementi per l'uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell'art.62 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi "non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti".

In applicazione di tali norme, i venditori di beni e servizi al dettaglio non possono dunque applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti quali ad esempio carte di credito o di debito, qualsiasi sia l'emittente della carta.

L'Autorità invita pertanto tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i venditori di piccole dimensioni di beni e servizi (tabaccai, ferramenta, lavanderie, macellerie, fruttivendoli ecc.), a conformarsi alle prescrizioni del Codice del Consumo e del D.Lgs. 218/2017, eliminando ogni eventuale supplemento di prezzo applicato in relazione all'utilizzo da parte dei consumatori di carte di credito o di debito o di altri mezzi di pagamento.

Ove venissero riscontrate violazioni, si attiveranno le sanzioni di cui all'art.27 del Codice del Consumo.

Confcommercio Brescia2024-04-25
  1. Home
  2. News
  3. Carte di credito, divieto di applicazione supplementi