14Luglio2020

INPS, indennità mese di maggio 2020

Con la circolare n. 80 2020 l’INPS fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19, per i mesi aprile e maggio 2020 per i lavoratori somministrati e per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori stagionali.

Indennità per il mese di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione

L’articolo 84, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede una indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 ed un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Tale indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 è rivolta esclusivamente ai lavoratori somministrati che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

È, inoltre, ammesso l’accesso all’indennità anche a favore dei lavoratori che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione, hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.

I lavoratori in questione non dovranno essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI e dette indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Inoltre, per il periodo di fruizione delle indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

A seguito di eventuale “preavviso di reiezione” della domanda, il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate e quindi sarà utile l’allegazione del contratto o della lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento, o in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di questa attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

Indennità per il mese di maggio 2020 ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Alla categoria di lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Si precisa chetale indennità è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

Tali lavoratori, alla data del 19 maggio 2020, non dovranno essere titolari di trattamento pensionistico diretto, non dovranno avere in vigore un rapporto di lavoro dipendente e non dovranno essere titolari di indennità NASpI.

Presentazione della domanda per le prestazioni di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020

I lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già percepito la predetta indennità per le mensilità di marzo e aprile 2020, non devono presentare una nuova domanda per la fruizione dell’indennità per il mese di maggio 2020.

Per tali beneficiari, l’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, verrà infatti erogata dall’INPS, in presenza dei “nuovi” requisiti, secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.

Qualora i lavoratori stagionali di cui sopra non avessero presentato la domanda per l’indennità Covid-19 per i mesi di marzo e aprile 2020, possono beneficiare dell’indennità per il solo mese di maggio 2020, presentando apposita domanda.

I lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ai fini della fruizione delle indennità Covid-19 per i mesi di aprile e maggio 2020, devono presentare apposita domanda.

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni in commento sono attualmente le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata.

Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità

Le indennità di cui articolo 84 del decreto-legge n.34/2020 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con:

  • l’indennità a favore dei lavoratori domestici;
  • con le indennità finanziate dal Fondo per il reddito di ultima istanza;
  • con le indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui all’articolo;
  • con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • con il Reddito di Emergenza;
  • con l'assegno ordinario di invalidità;
  • con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata;
  • con la cosiddetta Ape sociale.

Ai beneficiari delle indennità di cui ai predetti commi dell’articolo 84, qualora fossero titolari di un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a 600 euro per il mese di aprile 2020 per i lavoratori somministrati ed inferiore a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 per tutte le categorie, non verrà erogata l’indennità Covid-19, ma verrà riconosciuto un incremento del reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 600 euro per il mese di aprile 2020 per i lavoratori somministrati e fino all’ammontare di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 per tutte le categorie di cui sopra.

LA CIRCOLARE

INPS n. 80.pdf 178,16 kB
Confcommercio Brescia2024-04-19
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