24Luglio2020

INPS, istruzioni per ripresa dei versamenti

Con il Messaggio n. 2871 del 20.07.2020, l'INPS ha anche chiarito le modalità di versamento rateizzato della contribuzione sospesa, evidenziando che l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00 e che il versamento delle rate successive alla prima deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.

Aziende con dipendenti

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello "F24": è necessario compilare la "Sezione INPS", utilizzando il codice contributo "DSOS" ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dal codice utilizzato per la rilevazione del credito.

L'azienda, qualora usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe dal modello "F24", una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.

La trasmissione della denuncia Uniemens deve avvenire entro il 16 settembre 2020 (ovvero entro il 31 luglio 2020 per le imprese del settore florovivaistico).

Artigiani e commercianti

Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, la sospensione riguarda i contributi dovuti alla scadenza del 18 maggio scorso.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al D.L. n. 23/2020 (art. 18, commi da 1 a 5), devono presentare istanza di sospensione, che vale anche come domanda di rateizzazione, seguendo la procedura disponibile nel sito internet dell'Inps.

Per la ripresa dei versamenti, i contribuenti possono avvalersi della codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale, all'interno del quale è reperibile anche il modello "F24" precompilato.

L'Istituto ha, inoltre, ricordato che sono tenuti a presentare domanda di sospensione anche coloro che hanno effettuato o intendono effettuare il versamento in unica soluzione utilizzando i modelli resi disponibili già nel mese di maggio.

Per la verifica della regolarità contributiva, nelle more della presentazione dell'istanza, gli interessati, nel riscontrare l'invito a regolarizzare trasmesso dall'INPS che riporta l'irregolarità relativa al I trimestre 2020, dovranno dichiarare di rientrare tra i  destinatari della previsione di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del D.L. n. 23/2020, utilizzando la casella indicata nell'invito. 

Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata

I committenti devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con il codice 31 "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2- quinquiesdecies", entro il 31 luglio 2020.

Mentre, i committenti tenuti al versamento nella Gestione separata con riferimento ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione, e denunciati nel flusso Uniemens con i codici 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, devono versare la contribuzione dovuta entro il 16 settembre 2020.

I versamenti relativi ai compensi pagati nel periodo di sospensione devono essere effettuati compilando la "SezioneINPS" del modello "F24", inserendo come causale contributo "CXX/C10".

Domanda di rateizzazione

Per i datori di lavoro con dipendenti, per gli artigiani e commercianti e per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, la domanda di rateizzazione telematica può essere trasmessa dal titolare, dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati.

Il format da utilizzare è disponibile sul sito internet dell’Istituto, dove è possibile consultare anche il Manuale Utente contenente le indicazioni per l’inserimento e la gestione delle comunicazioni di pagamento dilazionato dei contributi sospesi.

Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall'Istituto

Nella sospensione contributiva introdotta dai Decreti-Legge emananti in conseguenza della crisi epidemiologica - D.L. n. 9/2020 (art. 8), D.L. n. 18/2020 (art. 61, art. 62, c. 2), D.L. n. 23/2020 (art. 18) e D.L. n. 18/2020 (art. 78, comma 2-quinquiesdecies - sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall'Istituto.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, con scadenza rientrante nel periodo oggetto di sospensione, dovranno essere versate in unica soluzione entro gli stessi termini previsti per la ripresa dei versamenti sospesi.

Confcommercio Brescia2024-04-27
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