Invalidità civile
In particolare, alle prestazioni che sono denominate “pensioni” si applica il tradizionale tasso di inflazione ISTAT (indice delle famiglie di operai e impiegati - FOI) mentre ad alcune indennità ed assegni si applica il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale (indice di dinamica salariale), pari quest’anno rispettivamente allo 0,8% per gli assegni e allo 0,4% per le indennità.
La tabella che si riporta, dunque, indica il quadro aggiornato delle prestazioni e dei limiti di reddito per il 2017 e il 2018.
Per quanto riguarda i requisiti, per acquisire il diritto all’invalidità e all’assegno di accompagno, è cambiato qualcosa e allo stato attuale sono considerati invalidi tutti coloro affetti da minorazioni di vario tipo non riconducibili a causa di guerra, di servizio e di lavoro, che appartengono ad una delle seguenti categorie:
• i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni affetti da menomazioni congenite o acquisite che comportano una riduzione della capacità di lavoro non inferiore ad 1/3;
• i minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età;
• i cittadini con più di 65 anni non autosufficienti.
In base al grado d’invalidità riconosciuto, si possono ottenere i seguenti benefici:
• il 33,33% (un terzo) è la soglia minima per essere considerato invalido ed avere diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche;
• il 46% consente all’invalido di ottenere l’iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio;
• il 74% è la soglia invece per ottenere l’assegno economico mensile di assistenza.
Riguardo ai cambiamenti va evidenziato, poi, che a decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento delle seguenti prestazioni:
• assegno sociale,
• assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile,
• assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali,
• assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi,
è stato innalzato ad anni sessantasei rispetto ai sessantacinque previsti dalla legge istitutiva a cui va aggiunto l’incremento dell’aspettativa di vita. Pertanto le prestazioni suindicate potranno essere concesse al compimento dell’età di 66 anni e 7 mesi.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2018 le seguenti prestazioni:
• pensione di inabilità civile,
• assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali,
• pensione non reversibile ai sordi,
vengono concesse (posto il riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste) a coloro di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantaseiesimo anno e sette mesi d’età.
Va, inoltre, precisato che resta confermato il previgente requisito anagrafico per coloro che compiono sessantacinque anni e sette mesi prima del 1° gennaio 2018, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale. Costoro, pertanto, qualora presentino domanda successivamente al 1° gennaio 2018, in caso di accoglimento, hanno diritto all’assegno con decorrenza del mese successivo a quello della domanda.
L’assegno di assistenza
Agli invalidi con età tra i 18 e 65 anni ed un grado di invalidità compreso tra il 74 e il 99%, spetta un assegno mensile di assistenza per 13 mensilità.
Per fruire dell’assegno - pari quest’anno a € 282,55 mensili - l’invalido deve essere disoccupato, residente in Italia e avere un reddito annuo personale (quello del coniuge non conta) che non superi un determinato limite (€ 4.853,29 per il 2018).
In presenza di queste condizioni, anche i cittadini stranieri, compreso gli extracomunitari se titolari di carta di soggiorno, possono ottenerlo.
Anche quest’anno i titolari di detta prestazione debbono presentare l’apposito modello on-line tramite il Caf, in cui debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non svolgere attività lavorativa.
La dichiarazione va inviata all’INPS entro il 15 febbraio prossimo (salvo proroga) ed è essenziale per conservare il diritto all’assegno.
La pensione di inabilità
Spetta agli invalidi ai quali sia stata riconosciuta un’inabilità lavorativa totale e permanente del 100%.
L’importo è pari a quello stabilito per l’assegno di assistenza, ma le condizioni di accesso anche se al momento restano più facili, in quanto il limite di reddito annuo personale è molto più elevato (€ 16.664,36 per il 2018), c’è da augurarsi che detto limite reddituale non venga modificato dalla legge e resti sempre riferito solo al titolare della pensione non anche al coniuge.
L’indennità di accompagno
Questa prestazione è un sostegno economico che viene erogato alle persone che non sono in grado di camminare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (mangiare, lavarsi, vestirsi ecc.). L’importo dell’indennità, pari a € 516,35 mensili, viene erogato per 12 mensilità.
È importante ricordare che detta prestazione viene concessa a prescindere dall’età e dalle condizioni economiche dell’interessato. Possono ottenerla a qualsiasi età, sia le persone meno abbienti che i benestanti.
Non è poi legata alla composizione del nucleo familiare, non è reversibile e non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative.
È cumulabile con la pensione d’inabilità e con altre prestazioni spettanti per altre minorazioni civili ai ciechi e ai sordomuti.
Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche. Ciò vale anche per i ricoveri in reparti di lungodegenza o di riabilitazione. Non hanno invece alcuna rilevanza i ricoveri per terapie contingenti o comunque di breve durata.
Chi è già titolare dell’indennità deve attestare la propria condizione di “non ricoverato” in via permanente, con una dichiarazione anch’essa da inviare all’Inps on-line tramite il Caf entro il 15 di questo mese (salvo proroga).
La maggiorazione delle prestazioni
Gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti, titolari della relativa pensione, di età pari o superiore a 60 anni possono ottenere una maggiorazione fino all’importo di € 643,86 mensili previsto per quest’anno (già vecchio “milione” di lire).
Il diritto a tale aumento per il 2018, è subordinato ai seguenti limiti di reddito:
• pensionato solo (non coniugato) con redditi non superiori a € 8.370,18 annui;
• pensionato coniugato con redditi propri non superiori a € 8.370,18 e redditi propri sommati a quelli del coniuge non superiori ad € 14.259,18 annui.
Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito si considerano non solo tutti i redditi soggetti all’IRPEF ma anche quelli esenti (esempio: la pensione di invalidità civile, la rendita INAIL ecc.) e quelli con ritenuta alla fonte (interessi bancari e postali, rendite da titoli di Stato ecc.).
In altre parole bisogna denunciare tutto eccetto i redditi provenienti da:
• casa di abitazione;
• pensione di guerra;
• assegno di accompagnamento;
• trattamento di famiglia;
• sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere di continuità.
È opportuno, comunque, data la particolare materia e la procedura telematica adottata dall’INPS, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&Più Enasco e del Caaf 50&Più (Brescia, via Bertolotti, 1 - 2° piano, tel. 030.3771785), che gratuitamente sono in grado di fornire ogni informazione e provvedere all’inoltro on-line della domanda e/o delle sopra citate dichiarazioni all’Istituto previdenziale.
LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI: IMPORTI E LIMITI DI REDDITO | ||||||
Categorie | ANNO 2017 | ANNO 2018 | ||||
Importo mensile | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile | Limite di reddito annuo personale | |||
Invalidi civili | ||||||
assegno di assistenza | € 279,47 | € 4.800,38 | € 282,55 | € 4.853,29 | ||
indennità di frequenza minori | € 279,47 | € 4.800,38 | € 282,55 | € 4.853,29 | ||
pensioni di inabilità | € 279,47 | € 16.532,10 | € 282,55 | € 16.664,36 | ||
Sordomuti | ||||||
pensione | € 279,47 | € 16.532,10 | € 282,55 | € 16.664,36 | ||
indennità di comunicazione | € 255,79* | NESSUN LIMITE | € 256,21* | NESSUN LIMITE | ||
Ciechi civili | ||||||
pensione ciechi assoluti | € 302,23 | € 16.532,10 | € 305,56 | € 16.664,36 | ||
pensione ciechi parziali | € 279,47 | € 16.532,10 | € 282,55 | € 16.664,36 | ||
indennità ventesimisti | € 208,83* | NESSUN LIMITE | € 209,51* | NESSUN LIMITE | ||
assegno decimisti | € 207,41 | € 7.948,19 | € 209,70 | € 8.011,78 | ||
Indennità di accompagnamento | ||||||
invalidi totali | € 515,43* | NESSUN LIMITE | € 516,35* | NESSUN LIMITE | ||
ciechi assoluti | € 911,53* | NESSUN LIMITE | € 915,18* | NESSUN LIMITE | ||
Nota: gli invalidi totali, i ciechi assoluti e i sordomuti, con almeno 60 anni di età hanno diritto ad un aumento che porta l’assegno di pensione a 643,86 euro al mese se hanno un reddito annuo inferiore a 8.370,18 euro, elevato a 14.259,18 euro se coniugati. | ||||||
* per il 2017 alle indennità e assegni è stato applicato il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale pari al +1,35%; per il 2018 tale tasso è rispettivamente lo 0,8% per gli assegni e lo 0,4% per le indennità. |