15Settembre2017

Lavoro a intermittenza

Come funziona il lavoro a intermittenza?
Questo particolare tipo di contratto serve a tutelare il datore di lavoro che ha bisogno di manodopera in modo discontinuo o intermittente (in particolari giorni della settimana o in specifici periodi dell’anno) e il lavoratore che è pronto a rispondere a questo genere di esigenza. Il lavoratore viene chiamato all’occorrenza dal momento che la frequenza della prestazione lavorativa non è predeterminabile. Finora sono stati assunti con questa tipologia contrattuale perlopiù addetti al centralino, guardiani, receptionist, lavoratori dello spettacolo.

Due tipologie di contratto
A favore del lavoratore può essere corrisposta una indennità di disponibilità per i periodi non lavorativi, a fronte della quale il lavoratore si impegna a garantire la propria presenza al datore di lavoro, nel caso in cui sia chiamato. Per questo motivo il contratto di lavoro intermittente si differenzia in due tipologie, con o senza l’obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore si impegni o meno a rispondere alla chiamata. 

Con chi può essere stipulato?
Il lavoro a intermittenza riguarda esclusivamente lavoratori tra i 18 e i 25 anni non compiuti, oppure, quelli di età superiore a 55 anni. Questo tipo di contratto può essere usato anche per specifiche esigenze individuate dai contratti collettivi, con riferimento allo svolgimento di prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. E’ importante sapere che in ogni caso il datore di lavoro non può avvalersi del lavoratore così inquadrato per un periodo superiore alle 400 giornate lavorative in tre anni solari (fanno eccezione i pubblici esercizi, i settori dello spettacolo e del turismo). Nel caso in cui sia superato questa durata della prestazione, il rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto a tempo indeterminato.

Ferie, malattia e TFR: cosa sapere
Il contratto di lavoro a chiamata è un contratto di lavoro a tutti gli effetti, motivo per cui il dipendente assunto matura tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi e TFR (trattamento di fine rapporto), ovviamente in proporzione al numero di ore di lavoro svolto (la durata delle ferie, ad esempio, dovrà essere riproporzionata rispetto alla prestazione effettivamente eseguita nell’arco dell’anno). In caso di malattia o maternità, l’indennità è garantita anche per i periodi di inattività, purché in tali periodi il lavoratore percepisca l’indennità di disponibilità.

Licenziamento: cosa fare?
Al lavoratore assunto viene applicata la normativa dei licenziamenti valida per i lavoratori dipendenti. Che cosa significa? Che la risoluzione del rapporto di lavoro è possibile, e conseguentemente anche il licenziamento del dipendente (nelle sue forme di licenziamento per giusta causa e licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quest’ultimo con obbligo di preavviso). Se hai perso il lavoro puoi chiedere l’indennità di disoccupazione Naspi, a patto che tu abbia maturato 30 giornate di lavoro nell’anno in corso e 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti.

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).

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