15Luglio2016

Oli di oliva vergini, nuove disposizioni

È chiaro che il titolare del pubblico esercizio che compra l’olio dai produttori e dai grossisti non ha alcuna responsabilità su quanto viene riportato da loro in etichetta, non potendo intervenire in alcun modo sulla redazione della stessa, ed essendo paragonabile, in questo caso, alla stregua di un consumatore finale.

Pertanto, è stato presentato un nuovo emendamento che modifica la precedente versione e che esonera il titolare del pubblico esercizio dalla responsabilità dell’indicazione corretta in etichetta del termine minimo di conservazione, che ricade sul produttore o sul confezionatore; il nuovo testo risulta così modificato:

Art. 7 -Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi
1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento va indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro il” quando la data comporta l’indicazione del giorno oppure “da consumarsi preferibilmente entro fine” negli altri casi.
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta.
3. Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta dall’indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell’indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati”.

Pertanto, viene prevista una sanzione specifica per il titolare del pubblico esercizio esclusivamente per la violazione dell’obbligo di utilizzo di confezioni anti-rabbocco per l’olio d’oliva proposto ai clienti, fatti sempre salvi gli usi da cucina.

Giova ora sottolineare che il comma 3 dell’art.7 riportato dovrà necessariamente essere coordinato con le nuove sanzioni in materia di commercializzazione dell’olio d’oliva, previste dal D.Lgs. 103/2016, entrate in vigore il 1° luglio u.s.

In particolare, in tema di etichettatura, il D.Lgs. 103/2016 prevede sanzioni per “chiunque” non indica correttamente in etichetta alcune indicazioni previste dalla normativa, ricomprendendo quindi come eventuali trasgressori anche i titolari di pubblici esercizi ed in netto contrasto, dunque, con quanto più correttamente stabilito dalla Legge Europea 2015-2016 che fa ricadere la responsabilità dell’indicazione del termine minimo di conservazione in etichetta esclusivamente in capo ai produttori e ai confezionatori dell’olio.

Confcommercio Brescia2024-04-18
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