Dopo aver confermato che il datore di lavoro può assumere tali ruoli purché abbia svolto la formazione obbligatoria prevista, lIspettorato precisa che, come previsto dallart.43 comma 2 del D.Lgs. n.81/2008,
Pertanto, prosegue lIspettorato, il fatto che il datore di lavoro possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti; lo stesso, infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dellattuazione delle misure anzidette, che devono essere designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nellart. 43 comma 2 dello stesso Decreto Legislativo.