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Ottici, credenziali al STS entro il 31 ottobre

Come noto, ai sensi del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati entro il 31.1 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, per la predisposizione del mod. 730 / UNICO precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con il Decreto MEF 2.8.2016 e il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 29.7.2016 sono state “ridefinite” le modalità di trasmissione e utilizzo dei dati in esame, applicabili dal 2016, confermando sostanzialmente quanto precedentemente previsto.

Più recentemente:

• con il Decreto 1.9.2016, pubblicato sulla G.U. 13.9.2016, n. 214, il MEF ha ricompreso tra i soggetti tenuti ad assolvere l’adempimento in esame anche:– esercizi commerciali di cui all’art.4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5, D.L. n. 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della salute 15.7.2004 (c.d. “parafarmacie”);– iscritti all’Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;– iscritti all’Albo degli infermieri, di cui al DM n. 739/94;– iscritti all’Albo delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94;– iscritti all’Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al D.M. n. 746/94;– esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di otticoche hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;– iscritti all’Albo dei veterinari. In tal caso l’invio riguarda i dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche per le tipologie di animali individuate dal D.M. n. 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva);

• con il Provvedimento 15.9.2016 l’Agenzia delle Entrate ha di fatto esteso le modalità di accesso/consultazione/opposizione/conservazione dei dati già previste dal citato Provvedimento 29.7.2016 ai dati “trattati” dai nuovi soggetti obbligati.

Ora, con il Decreto 16.9.2016, pubblicato sulla G.U. 26.9.2016, n. 225 il MEF ha fornito le specifiche tecniche necessarie per l’invio telematico dei dati e definito le modalità operative (invio diretto o tramite un soggetto delegato, opposizione all’utilizzo dei dati, ecc.), che ricalcano quanto già disposto per i soggetti già obbligati.

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