Rimangono fermi gli adempimenti già previsti a carico del cedente o prestatore che riceve il pagamento in contanti:
- trasmettere preventiva comunicazione allAgenzia delle Entrate, contenente le coordinate del conto corrente bancario o postale intestato al cedente o prestatore, nel quale viene versato il denaro contante incassato;
- acquisire, alleffettuazione delle operazioni in questione, fotocopia del passaporto ed autocertificazione del cliente, attestante la cittadinanza e la residenza dello stesso;
- versare, entro il giorno successivo, il denaro contante in un conto corrente intestato al cedente o prestatore, acceso presso un istituto di credito, consegnando allo stesso copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione allAgenzia delle Entrate di cui sopra;
- comunicare periodicamente allAgenzia delle Entrate le transazioni di cui sopra effettuate in contanti dimporto uguale o superiore a 1.000 euro (si rammenta che il riferimento ai 1.000 euro è rimasto formalmente invariato nonostante lelevazione della soglia per i residenti a 3.000 euro), secondo le modalità e i termini stabiliti con Provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate.
Si ricorda infine che la normativa vigente (D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 195, art.3) stabilisce che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle dogane.