21Ottobre2020

Agenzia delle Entrate, IRAP e versamento degli acconti

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2020, n. 27/E sono stati forniti ulteriori chiarimenti in ordine alla disposizione dettata dall'art. 24 del DL n. 34 del 2020, che riconosce alle imprese e ai lavoratori autonomi - con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni - l’esenzione dal versamento:

  • del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, fermo restando, per detto periodo d’imposta, il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
  • della prima rata, pari al 40 per cento (50% per i soggetti Isa) dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.

La circolare in esame, che integra i chiarimenti forniti dalla precedente circ. 25/E del 20 agosto scorso - di cui alla nostra nota informativa n. 44 del 26 agosto 2020 - si sofferma su due principali aspetti:

  • il calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
  • la possibilità, qualora il saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.

Si riportano, di seguito, i principali chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria, rinviando al documento di prassi, che si allega opportuna conoscenza, per un maggior approfondimento degli esempi riportati.

Operatività dell’esclusione della prima rata dell’acconto dell’IRAP 2020 dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso anno

Come noto, l’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è escluso, per espressa previsione normativa, dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020; l’esclusione, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto Rilancio, opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, ricorda che il calcolo dell’acconto può essere effettuato sia applicando il metodo storico (sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi) che il metodo previsionale (sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto).

Ai sensi delle suddette regole generali, coordinate con le nuove previsioni del citato art. 24, il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto.

Invece, il contribuente che utilizza il metodo “previsionale”, è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto.

La circolare precisa che in entrambe le ipotesi il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a

titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).

Saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 inferiore alla prima rata di acconto

Come detto, per l’Amministrazione finanziaria, il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.

Al riguardo, la circolare mostra due esempi circa la possibilità, qualora il saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.

Per un contribuente non tenuto ad applicare gli ISA, con utilizzo del metodo “storico” ai fini dell’acconto, se l’IRAP:

  • dovuta per il periodo d’imposta 2019 è pari a 1.000 euro,
  • effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 è pari a 200 euro,
  • versata a titolo di secondo acconto per il periodo d’imposta 2020 risulta pari a 600 euro,

il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro (40% di 200). Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 480 euro [200-(600+80)].

Per un contribuente non tenuto ad applicare gli ISA, con utilizzo del metodo “previsionale” ai fini dell’acconto, se l’IRAP:

  • dovuta per il periodo d’imposta 2019 è pari a 1.000 euro,
  • che si presume di dover versare per il periodo d’imposta 2020, è pari a 800 euro,
  • effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 risulta pari a 200 euro,
  • versata a titolo di secondo acconto è pari a 480 euro,

il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro. Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 360 euro [200-(480+80)].

  1. Ambito applicativo dell’articolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020

Da ultimo, la circolare precisa l’estensione dell’art. 20 del DL n. 23 del 2020, includendo nella “moratoria” anche le addizionali Irpef, Ires e Irap in scadenza al 30 giugno 2020.

Come noto, la suddetta disposizione, dispone, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto Irpef, Ires e Irap, se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso.

È invece, escluso dall’ambito di applicazione del citato art. 20, l’addizionale regionale IRPEF in quanto, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per l’anno 2019.

Confcommercio Brescia2024-05-20
  1. Home
  2. News
  3. Agenzia delle Entrate, IRAP e versamento degli acconti