3Luglio2023

Agenzia delle Entrate, credito d'imposta per l’adeguamento dei registratori telematici

Come noto, l’articolo 1, comma 540, della legge di Bilancio per il 2017, ha introdotto la cd. “lotteria degli scontrini”, concedendo la possibilità alle persone fisiche,  maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato, di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale quando effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Per favorire l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (c.d. misuratori fiscali), è stato previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale, concesso come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Ora, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2023, vengono definite le modalità di fruizione in compensazione del credito di imposta spettante in relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

A tal fine, viene sancito l’obbligo dell’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per il conferimento delle deleghe F24, nonché i casi nei quali, in relazione al plafond residuo del limite di spesa autorizzato, il credito non possa essere fruito ed il relativo modello F24 scartato.

In tema di tracciabilità dei pagamenti del corrispettivo dovuto per l’adeguamento dei misuratori fiscali, il provvedimento in esame richiama gli strumenti già individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018 (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).

Con il Provvedimento in esame sono individuati, infine, le modalità per il monitoraggio della spesa derivante dall’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e gli strumenti che assicurano il rispetto del limite di spesa complessivamente autorizzato, consistenti nel blocco preventivo delle compensazioni e del conseguente scarto dei modelli F24 eventualmente eccedenti tale limite.

Confcommercio Brescia2024-04-28
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