6Novembre2015

Assegno ordinario di invalidità

Deve trattarsi di infermità permanente, ma può anche essere di durata indeterminata, purché non si tratti di un breve periodo.
Per l'assegno ordinario di invalidità non è necessaria l'interruzione dell'attività lavorativa, quindi è concesso anche se si continua a lavorare.
Inoltre, è richiesta anche un'anzianità assicurativa e contributiva minima pari a 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 contributi settimanali) versati nel quinquennio precedente la domanda.
Per il diritto all'assegno non ci sono limiti di reddito, mentre invece l'interessato dovrà presentare la dichiarazione della propria situazione reddituale per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo. L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva, infatti è riconosciuto per un periodo di 3 anni, ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare, qualora permangano le condizioni previste per l'erogazione. Dopo 3 riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato definitivamente.
L'assegno può essere revocato a seguito di visita di revisione da parte dell'INPS, in caso di accertato recupero della capacità lavorativa, ma può essere richiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle sue condizioni.
Se l'interessato rifiuta, senza giustificato motivo, di sottoporsi agli accertamenti disposti dall'INPS, i pagamenti delle rate dell'assegno vengono sospesi per tutto il periodo nel quale non si rende possibile la verifica delle condizioni sanitarie. È compatibile con l'attività lavorativa: quindi, non è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro né per i dipendenti né per gli autonomi. Nel caso di prosecuzione dell'attività lavorativa, il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale.

È incompatibile con:

  • l'indennità di mobilità, infatti i titolari di assegno ordinario d'invalidità possono optare, all'atto della domanda, tra tale trattamento e quello di mobilità;
  • il trattamento di disoccupazione, infatti si interrompe quando il lavoratore diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità). 

L’assegno ordinario di invalidità al compimento dell'età pensionabile si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia “20 anni di contribuzione”.
Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
 Dal 1° settembre 1995, l'assegno di invalidità non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, erogata dall'INAIL, se riferita allo stesso evento o causa.
Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti n.1, tel. 030.3771785) offre gratuitamente la consulenza e l’assistenza necessarie.

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