21Aprile2017

Autorizzazione paesaggistica

La principale novità è l'abrogazione del D.P.R. n. 139/2010 che ha introdotto l'autorizzazione paesaggistica semplificata (art. 19).

Il D.P.R. in esame distingue tra:
• intervento libero (art. 2);
• intervento soggetto ad autorizzazione paesaggistica semplificata (art. 3);
• interventi per particolari categorie esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata (art. 4).

Godono di procedimento autorizzatorio semplificato anche le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute (art. 7).

Le istanze devono essere compilate in modalità telematica (art. 8) e, nei casi in cui l'autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 160/2010, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) (art. 9, comma 2).

La conclusione dell'iter semplificato è l'adozione di un provvedimento di autorizzazione adottato entro il termine tassativo di 60 giorni, che deve essere immediatamente comunicato al richiedente.

Il D.P.R. comprende quattro allegati e, negli allegati A e B, distingue con precisione gli interventi separandoli in:
Allegato A: interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica (art. 2, comma 1);
Allegato B: elenco di interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (art. 3, comma 1).

Con riferimento alle proposte contenute negli allegati A e B, si segnalano quelle di maggiore interesse e particolarmente favorevoli:

A2/B3
Al punto A.2. sono previsti interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche preesistenti, come integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche.
Stessa cosa è presente nel punto B.3. ma con interventi comportanti modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche.

A16/B25
Riguarda l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo.
Nell'allegato A è prevista la condizione "per il solo periodo di svolgimento della manifestazione", non superiore a 120 giorni.
Invece, nell'allegato B tale condizione non è prevista e l'occupazione può avvenire per una durata compresa tra 120 e 180 giorni.
Tuttavia, si deve ritenere che, nell'esplicitare le finalità dell'occupazione temporanea, pare essere limitante menzionare la sola funzione espositiva e di vendita delle merci, che non tengono conto delle diverse realtà del mondo commerciale, le quali potrebbero utilizzare strutture temporanee anche per somministrazione.

A17/B26
Il punto A riguarda le installazione di elementi amovibili, come tende, pedane, elementi ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive.
Tale intervento è da ritenersi particolarmente favorevole in quanto con la normativa precedente anche le tende parasole erano soggette a procedimento semplificato.
Il punto B si riferisce alle verande e strutture esterne (dehors), funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali (...); installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione non stagionali, e a servizio della balneazione; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale.

A23
Questo intervento prevede la possibilità di installare insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche senza più richiedere l'autorizzazione paesaggistica.

Confcommercio Brescia2024-05-09
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