23Marzo2018

Bonus 2018 asilo nido

Si tratta di un contributo di 1.000 euro annui cui ha diritto ogni bambino nato dal 1° gennaio 2016, per tre anni, senza limitazioni di reddito familiare.

Viene erogato dall'INPS in due forme:
• come contributo per pagare la retta dell'asilo nido;
• per il supporto presso la propria abitazione per i bambini che soffrono di particolari patologie che impediscono la frequenza al nido.

Nel primo caso gli assegni vengono erogati mensilmente alla famiglia, in 11 rate da 90,91 euro. Il genitore deve presentare copia delle ricevuta di pagamento delle rette dell'asilo.
Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Nel secondo caso invece il contributo arriverà in una unica soluzione, a seguito di presentazione di un’attestazione rilasciata dal pediatra che dichiari, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica” per l’intero anno di riferimento.

Chi ha diritto al bonus asilo nido?
Ecco i requisiti generali:
• residenza in Italia;
• cittadinanza italiana o comunitaria oppure in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• essere convivente con il bambino (per il supporto presso la propria abitazione);
• non è necessario presentare l'ISEE perche non ci sono limiti di reddito;
• figlio nato o adottato dal 1.1.2016 al 31.12.2018.

Come fare domanda?
Il bonus è in vigore anche per il 2018 e le domande vanno presentate dal 29 gennaio al 31 dicembre 2018 con una delle seguenti modalità:
• WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino sul sito www.inps.it (cliccando sul banner Accedi al Servizio, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, anche il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
• Enti di Patronato.

Nel momento in cui viene presentata l’istanza bisogna specificare quale forma di agevolazione si richiede e per quale anno e mese scolastico, nel caso degli asili nido.

Qualora il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido dovrà specificare:
• se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare denominazione, codice fiscale della struttura, estremi del provvedimento autorizzativo;
• le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2018, per le quali intende ottenere il beneficio.

Per i mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati nella domanda sarà necessario presentare una nuova domanda, che sarà sottoposta alla verifica della disponibilità dei fondi.
Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Le ricevute di pagamento delle rette successive dovranno essere allegate entro la fine di ciascun mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2019.
Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrà essere allegata improrogabilmente entro il 1° aprile dell’anno successivo.

La documentazione di avvenuto pagamento (ricevuta, fattura o attestazione del datore di lavoro per i nidi aziendali) dovrà sempre indicare:
• la denominazione e la partita iva dell’asilo nido;
• il codice fiscale del minore;
• il mese di riferimento;
• gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
• il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il documento, anche cumulativo, dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce.
In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver inviato la ricevuta di pagamento.

Domande per il supporto domiciliare
In caso di richiesta del bonus per il supporto a bambini fino a tre anni che non possono frequentare l'asilo, come detto, va allegata alla domanda una dichiarazione del pediatra di base che attesta tale impossibilità per tutto l'anno di riferimento.

Come viene erogato il contributo?
L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
Il soggetto che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande.

Cumulabilità con altre prestazioni a sostegno dell’Infanzia
Il bonus asilo nido NON è cumulabile:
• con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite;
• con il cd "voucher baby sitting o bonus infanzia" (L.92/2012, prorogato dalla L. 232/2016: 600 euro mensili per i mesi in cui si rinuncia al congedo parentale facoltativo) ma solo per le mensilità coincidenti. Significa che il nuovo bonus asilo nido è richiedibile per mesi non coperti dal bonus Infanzia.

È SEMPRE cumulabile, invece, con il bonus Mamma Domani (800 euro in un'unica soluzione alla mamma al compimento del 7 mese di gravidanza o al momento della nascita o adozione).

Decadenza del diritto al bonus nido
L’erogazione del bonusdecade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. In particolare se si verifica uno dei seguenti eventi:
• perdita della cittadinanza;
• decesso del genitore richiedente;
• decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
• affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza.
È però possibile il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, come l'altro genitore, se in possesso dei requisiti.
Il cambio di intestatario va richiesto entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza.

Per qualsiasi problema attinente all’argomento trattato e per altri argomenti di natura previdenziale il Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti, 1 - 2° piano, tel. 030.3771785) è a completa disposizione per fornire una adeguata consulenza.

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