8Settembre2017

Buoni pasto, disposizioni attuative dal 9 settembre 2017

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina alcuni aspetti e caratteristiche dello strumento del buono pasto e che entrerà in vigore dal 9 settembre p.v.

In particolare, il Decreto doveva individuare gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche del buono pasto ed il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione ed i titolari degli esercizi convenzionabili.

Per quanto riguarda l’analisi delle disposizioni contenute nel Decreto, si evidenzia quanto segue.

All’art. 2, comma 1 lett. b), i servizi sostitutivi di mensa vengono definiti come le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuati negli esercizi convenzionati. Dopo la parola “consumo” è stata eliminata la parola immediato, presente invece nel vecchio articolo 285.

Questo è uno dei punti su cui la FIPE ha espresso forti perplessità poiché tale cambiamento, unitamente alla possibilità di cumulo di cui si dirà più oltre, è un altro tassello verso la modifica della natura del buono pasto non rendendolo più un vero e proprio servizio sostitutivo di mensa.

Per quanto riguarda l’individuazione degli esercizi presso i quali può essere erogato tale servizio, il Ministero ha allargato la platea di soggetti legittimati.

Infatti, in base all’art. 3 del Decreto in oggetto, vengono ricomprese le attività di:
• somministrazione (L. 287/1991);
• mensa aziendale ed interaziendale;
• vendita al dettaglio in sede fissa e su area pubblica a prescindere dal consumo sul posto e dalla superficie di vendita;
• artigiani;
• agricoltori per la vendita al dettaglio ed il consumo sul posto;
• agriturismo;
• ittiturismo;
• vendita al dettaglio in locali adiacenti le industrie di produzione di alimenti.

Riguardo alle caratteristiche del buono pasto, contenute all’art. 4 del Decreto, la novità più importante è la possibilità di cumulare fino a 8 buoni, in precedenza infatti il cumulo era vietato senza tuttavia che ciò impedisse una diffusa pratica di cumulo.

Anche su questo punto, la FIPE aveva espresso forti perplessità, ma occorre segnalare che, durante gli incontri prima citati, il Ministero aveva espressamente manifestato la volontà di rendere legittime alcune prassi che si erano ormai consolidate in questo mercato.

All’art. 4 è certamente apprezzabile l’inserimento di una disciplina del buono pasto elettronico che detta, però, esclusivamente le modalità di esecuzione di alcune formalità già previste per il buono cartaceo come la firma, l’apposizione elettronica di alcune diciture, ecc.

Tale disciplina risulta però carente di indicazioni in merito ad alcuni aspetti essenziali per le imprese come il costo delle transazioni, la dotazione dei POS per la lettura dei buoni pasto - soprattutto la prospettiva dell’unicità dello stesso - nonché l’esplicita previsione per cui il costo della gestione di un buono pasto cartaceo dovrebbe essere il medesimo anche per il buono pasto elettronico. Su questi aspetti come su quello rilevante e permanente delle commissioni pagate dagli esercenti si concentrerà l'iniziativa di FIPE nei prossimi mesi.

L’art. 5 del Decreto disciplina la parte di maggior interesse per le imprese rappresentate: il contenuto degli accordi tra le società emettitrici e gli esercizi convenzionati.

Questo articolo è stato effettivamente predisposto per cercare di fare chiarezza sui costi che l’esercente deve sostenere per la gestione dei buoni pasto.

In particolare, al comma 1, viene previsto che il contratto debba contenere alcuni elementi fondamentali come la durata dello stesso, le condizioni contrattuali, il termine del preavviso per l’eventuale disdetta, le clausole di utilizzabilità del buono pasto, l’indicazione dello sconto incondizionato, del termine di pagamento e di quello entro cui l’esercente può chiedere il rimborso del buono, che non deve essere inferiore a 6 mesi,nonché di eventuali ulteriori corrispettivi (es. servizi aggiuntivi).

Per quanto riguarda lo sconto incondizionato proposto dalla società emettitrice, il comma 5 prevede il divieto di negoziare con l’esercente un valore più alto rispetto a quello che la società emettitrice ha indicato alla PA in sede di gara e che tale sconto deve remunerare tutte le attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto, mentre il comma 8 prevede il divieto di addebitare costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per servizi aggiuntivi eventualmente acquistati di cui, al comma 9, viene normativamente confermata la facoltatività dell’adesione da parte dell’esercente.

In merito ai servizi aggiuntivi, viene poi espressamente previsto al comma 7 che, ai fini della partecipazione alle gare, possono essere considerati come tali solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto della gara e che abbiano un’oggettiva e diretta connessione intrinseca con l’oggetto della stessa.

Novità importante, fortemente voluta da FIPE, riguarda poi la previsione esplicita del divieto da parte della società emettitrice di negare il pagamento di una fattura contestata in modo parziale, ma di prevedere il pagamento almeno per la parte non contestata (comma 3).

Infine, sono previste alcune disposizioni generali che riguardano la obbligatorietà della forma scritta per i contratti in questione e della espressa accettazione delle eventuali modifiche (comma 4), nonché una specifica disposizione, scritta appositamente per contrastare le note distorsioni create dalla presunta facoltatività dallo strumento dei servizi aggiuntivi, che prevede che “in caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma l’applicabilità, ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e 2598, primo comma, numero 3) (atti di concorrenza sleale), del codice civile. Nel caso di procedura ad evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la società di emissione”. Su questo aspetto va esercitata da parte del sistema un’attenta azione di monitoraggio in fase di convenzionamento degli esercizi per rilevare eventuali pratiche scorrette.

Si deve evidenziare che queste ultime disposizioni, volte a depotenziare i servizi aggiuntivi e le loro storture, sono state redatte prima della modifica del Codice degli Appalti avvenuta a maggio scorso, che, come si ricorderà, ha introdotto una dirompente novità relativamente allo sconto che la società emettitrice dovrà proporre alla Pubblica Amministrazione in sede di gara, che non dovrà essere superiore alla commissione proposta all’esercente e che quindi elimina, almeno sotto il profilo dell’evidenza economica, ogni motivazione ai servizi aggiuntivi.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, si conferma l’importanza della prossima gara Consip, che dovrebbe essere indetta entro la fine dell’anno, al fine di rendere concreta e percepibile per gli operatori la reale ricaduta di tutte queste novità legislative, non dimenticando infatti che tale gara costituisce il benchmark per tutto il settore.

A tal proposito, si ricorda che la FIPE ha inviato alla Consip le proprie considerazioni sul tema in merito alla futura gara sul servizio sostitutivo di mensa.

L’art. 6 del Decreto prevede infine una fase di monitoraggio degli effetti del Decreto in oggetto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e con l’ANAC. Tale fase durerà 18 mesi e alla fine della stessa potranno essere adottate delle disposizioni integrative e correttive al Decreto.

Confcommercio Brescia2024-04-30
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