4Aprile2024

CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi

Confcommercio - Imprese per l’ItaliaFilcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, il contratto di riferimento per le imprese del settore e per circa tre milioni di lavoratori. L’accordo ha validità dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2027.

Di seguito alcune delle principali modifiche introdotte:

Sfera di applicazione

Con il presente rinnovo è stata ridefinita la sfera di applicazione del contratto, estendendo le aree di attività sia del settore commercio che dei servizi. In particolare, è stato integrato l’ambito della distribuzione organizzata con i prodotti di parafarmacia e l’inserimento delle dark store mentre nel mondo dei servizi sono stati introdotti i servizi di noleggio e vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware nonché i servizi generali amministrativi presso le università telematiche private, i centri di assistenza fiscale e le aziende di servizi di marketing operativo.

 

Congedi per le donne vittime di violenza (art. 16 bis)

In linea con quanto previsto dall’articolo 24 del Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, il presente rinnovo ha previsto in favore delle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi. Ai fini dell’esercizio del diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta sia a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni sia a produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi in argomento. Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps con le stesse modalità previste per i trattamenti economici di maternità. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

 

Finanziamento enti bilaterali territoriali (art. 23)

La norma contrattuale ha specificato che il contributo da riconoscere all’ente bilaterale territoriale a carico dell’azienda e del lavoratore deve essere erogato per 14 mensilità ed è comprensivo del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali. Conseguentemente, l’azienda che ometta il versamento del suddetto contributo è tenuta a corrispondere al lavoratore l’elemento distinto della retribuzione (e.d.r.) previsto per 14 mensilità.

 

Procedure (art. 39)

In relazione alla conciliazione delle controversie in sede di commissione paritetica territoriale la nuova norma contrattuale ha previsto la possibilità di svolgere gli incontri, con il consenso di tutte le parti coinvolte nella controversia stessa, anche in modalità da remoto. La norma contrattuale dà la possibilità, dunque, di svolgere gli incontri anche da remoto o in modalità ibrida, purché in entrambe le ipotesi vi sia il consenso di tutte le parti. In caso contrario, l’incontro potrà essere svolto esclusivamente in presenza.

 

Causali di assunzione con contratto a tempo determinato (art. 71 bis)

Con riferimento alla delega di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2015, le Parti hanno definito le causali di legittima apposizione del termine del contratto individuale di lavoro di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, stabilendo che ciò possa avvenire nei seguenti casi.

  • Saldi. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale.
  • Fiere. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera.
  • Festività natalizie. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti durante le festività natalizie, più nello specifico nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio.
  • Festività pasquali. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti durante le festività pasquali, più specificatamente nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua.
  • Riduzione impatto ambientale. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e\o produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi;
  • Terziario avanzato. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato. A tal riguardo, in tale casistica rientrano tutte quelle attività connesse a tutte le fasi di sviluppo – anche una sola di esse – di un prodotto che sia innovativo, come ad esempio prodotti di alta tecnologia, oppure nuovi materiali o servizi che contribuiscano a migliorare il livello delle prestazioni e rendano più efficienti i processi.
  • Digitalizzazione. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale.
  • Nuove aperture. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti. Si evidenzia che la casistica ricomprende altresì i processi di ristrutturazione - oltre alle nuove aperture di unità produttive ed operative - intendendo come tali, a titolo meramente esemplificativo, anche la diversificazione o l’espansione dei servizi offerti da un’impresa. Per quanto riguarda le nuove aperture, le Parti hanno stabilito altresì di escludere tali rapporti di lavoro dai limiti di contingentamento – come previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 – solo i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura. Inoltre, si evidenzia che tale disciplina non ricomprende le operazioni di avvio/inizio di nuove attività che, invece, sono già disciplinate all’art. 76 del CCNL.
  • Incremento temporaneo. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi. Le suddette causali potranno essere legittimamente apposte ai contratti di durata superiore ai 12 e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata) e dovranno essere dettagliate per giustificarne le ragioni in rapporto alla durata, al di là del mero “titolo”, per evitare il rischio contenzioso. È importante sottolineare che tali causali sono utilizzabili da tutte le imprese applicanti il CCNL TDS, senza alcuna distinzione tra settori produttivi.

Oltre ad esse, la contrattazione di secondo livello, territoriale e/o aziendale, potrà individuare ulteriori causali. Tale contrattazione potrà altresì: concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati; verificare che le opportunità di lavoro nei casi previsti dal presente articolo possano anche essere finalizzate ad incrementare l'orario dei lavoratori a tempo parziale presenti nelle unità produttive; individuare manifestazioni/fiere/eventi rilevanti per il contesto territoriale tali da giustificare assunzioni di lavoratori nei periodi interessati dallo svolgimento di manifestazioni/fiere/eventi compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la manifestazione/fiera/l’evento. Tale causale potrà essere legittimamente apposta ai contratti di durata superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata).

Si rammenta che, per effetto delle vigenti disposizioni, dalla data di efficacia del CCNL (1° aprile 2024) non sarà più possibile apporre le causali a livello individuale per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, previste fino al 31 dicembre 2024 (art. 19, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2015), poiché subentrano in via suppletiva quelle di natura collettiva.

 

Congedi parentali (art. 198)

La norma ha recepito le recenti modifiche normative dell’art. 34 del d. Lgs. 151/2001 in materia di congedo parentale adeguando le previsioni contrattuali sia in relazione alla durata del congedo che alla misura dell’indennità spettante. La stessa previsione contrattuale ha introdotto, inoltre, un’ulteriore specifica riferita all’incidenza dei singoli istituti durante la fruizione del congedo parentale. In particolare, ha previsto che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi (ROL o ex-festività), mensilità aggiuntive ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio. Da ultimo è stato ridotto a 5 giorni il termine di preavviso entro cui il lavoratore è tenuto a dare comunicazione al datore di lavoro della richiesta di congedo parentale.

 

Aumenti retributivi mensili (art. 213)

Le Parti, a seguito dell’accordo di rinnovo, hanno perfezionato, con l’Accordo integrativo del 28 marzo 2024, gli aumenti retributivi mensili, previsti all’art. 213 del CCNL, con la sistemazione degli arrotondamenti, ed hanno predisposto le relative tabelle retributive di riferimento.

 

Una Tantum

Con l’accordo è stato riconosciuto un ulteriore importo, rispetto a quello previsto dal Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022, a titolo di una tantum pari a 350,00 euro al IV livello, da riparametrare sugli altri. Tale importo viene erogato in due momenti, 175 euro a luglio 2024 e ulteriori 175 euro a luglio 2025, ed è riconosciuto esclusivamente ai lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024. Inoltre, l’importo va riproporzionato sulla base dell’effettivo servizio prestato dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023. L’importo sarà ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il suddetto periodo. Per il calcolo pro quota si dovrà tener conto, altresì, delle modifiche intercorse nel rapporto di lavoro (es. modifica del livello di inquadramento, trasformazione del lavoro in part-time/full-time), durante il periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023.

Inoltre, ai fini della maturazione di un mese di diritto della quota di una tantum, si applica il criterio di computo ormai consolidato nel nostro CCNL che considera come mese intero anche la frazione superiore o uguale a 15 giorni. Nel caso di cambio del contratto collettivo applicato avvenuto nel periodo di riferimento, vengono computati ai fini del calcolo dell’importo i soli periodi nei quali al lavoratore si applicava il CCNL TDS. Resta inteso che, in ogni caso, alla data del 22 marzo 2024 ai lavoratori doveva essere applicato il CCNL TDS per il diritto all’una tantum, restando esclusi tutti coloro ai quali a tale data veniva applicato un altro CCNL. Pertanto, ai lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024, spetterà la rispettiva quota di una tantum riproporzionata nella modalità sopra descritta, anche se cessano il rapporto di lavoro prima dell’erogazione delle rispettive tranches (es. pensionando o dimissionario).

Agli apprendisti l’importo sarà riconosciuto in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al CCNL 30 luglio 2019 con le medesime decorrenze di luglio 2024 e luglio 2025.

Anche ai lavoratori part time l’importo sarà riproporzionato in virtù dell’art. 86 del CCNL. L'importo non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il TFR. Gli importi già corrisposti dai datori di lavoro a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali (anche superminimi erogati allo stesso titolo), ed erogati dal 1° gennaio 2022, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum. Resta inteso che non è considerata tale la quota di acconto sui futuri aumenti contrattuali stabilita con il Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, in quanto attualmente è divenuta una tranche di aumento contrattuale a tutti gli effetti come previsto dall’art. 213 del CCNL.

Confcommercio Brescia2024-05-03
  1. Home
  2. News
  3. CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi