CIGS reintroduzione
La circolare individua, in particolare, i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS per crisi aziendale in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando.
Il trattamento potrà essere concesso a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, pertanto dal 29 settembre 2018, e per gli anni 2019 e 2020.
La norma precisa che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso in deroga agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015.
Il trattamento può essere riconosciuto - alla presenza di determinate condizioni - sino a dodici mesi limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020 ed entro le risorse stanziate dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015.
Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).