22Aprile2016
“Cessioni solidaristiche”, linee guida
Il provvedimento detta gli indirizzi per la gestione delle attività occasionali di cessione esercitate su suolo pubblico o privato aperto al pubblico e recepisce diverse nostre richieste tra cui:
- Merci oggetto di cessione: dichiarazione che la merce ceduta proviene da una effettiva e regolare filiera produttiva.
- Enti non commerciali: obbligo di deposito dello statuto, atto costitutivo e dichiarazione del legale rappresentante della onlus.
- Aree: individuate dai Comuni previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative del commercio, tenendo conto della densità delle attività commerciali e con l’obiettivo di evitare eccessiva concentrazione in prossimità dei negozi.
- Modalità: divieto di svolgere cessioni con mezzi organizzati professionalmente (pubblicità, insegne, locali o strutture attrezzate, nonché generatori o amplificatori).
- Occasionalità: espressamente previsto che il Comune non possa autorizzare più di due cessioni consecutive del medesimo prodotto nella medesima area.
La Regione - con comunicato indirizzato alle amministrazioni comunali - ha ricordato che entro il 13 ottobre 2016 (12 mesi dall’entrata in vigore della L.R. 24/2015) ogni Comune lombardo ha l’obbligo di dotarsi di un Piano comunale delle cessioni.
Il Piano dovrà stabilire anche le distanze minime dagli esercizi commerciali in sede fissa o mercati che trattano gli stessi prodotti, nonché il numero massimo annuale di iniziative per singolo Ente sul territorio comunale.