16Giugno2017

Compensazioni in F24, chiarimenti Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate evidenzia, in primo luogo, che i contribuenti erano già tenuti all'utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, qualora intendessero utilizzare in compensazione una serie di crediti. A tale riguardo, l'elenco dei relativi codici tributo è riportato nell'allegato 1 della Risoluzione in commento.

Considerato, inoltre, che i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti comunque a presentare il modello F24 con modalità telematiche, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'art.3 del citato D.L. n.50, nel  modificare il comma 49-bis dell'art.37, del D.L. n.223/2006, ha previsto, per i medesimi soggetti, l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

A seguito di tale modifica, sono stati quindi individuati dei codici tributo, indicati nell'allegato 2 del documento di prassi, il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita IVA, dell'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

L'obbligo in parola, però, non sussiste qualora, nella medesima delega di pagamento, i codici riportati nella colonna 2, dell'allegato 3 della Risoluzione in commento, siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo allegato 3 (in questo caso, infatti, la compensazione si considera di tipo "verticale" o "interno").

L'Agenzia precisa che, qualora al netto delle compensazioni "interne" indicate nell'allegato 3, residui un saldo positivo, ai fini dell'utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, restano ferme le regole generali.

Viene, inoltre, evidenziato che è configurabile come compensazione "orizzontale" o "esterna" (comportando, di conseguenza, l'obbligo di presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate), l'operazione con la quale, utilizzando in compensazione, ad esempio, un credito IRES di euro 10.000 (codice "2003"), vengano pagati un debito IRES di euro 5.000 (codice "2002") e un debito di euro 5.000 riferito a un tributo diverso dall'IRES (es. IVA, contributi INPS).

Quanto alla generalità dei contribuenti, anche se non titolari di partita IVA, l'Agenzia delle Entrate ricorda che sono tutt'ora operanti le norme in tema di presentazione del modello F24 e, in particolare, le previsioni dell'art.11, comma 2, del D.L. n. 66/2014, a mente del quale, i versamenti di cui all'art.17 del D.Lgs. n.241/1997, sono eseguiti:

  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).

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