26Luglio2021

Consiglio dei Ministri, decreto-legge 105/2021

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass.

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
  2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
  3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questa documentazione sarà richiesta poter accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dal 6 agosto prossimo:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

L’obbligo di esibire il Green Pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Viene ribadito che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il Green Pass, sono tenuti a verificarne il possesso con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021.
Al riguardo, si rammenta che la verifica del possesso del Green Pass si effettua mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile.

Anche se nel comunicato stampa che è stato diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 22 luglio si afferma che la certificazione verde sarà richiesta per poter “svolgere o accedere” alle attività e agli ambiti menzionati, in realtà, il testo ufficiale del decreto non opera alcun riferimento allo “svolgimento” delle attività.
Pertanto, Confcommercio - Imprese per l'Italia e Federalberghi riterrebbero quindi, salvo ulteriori chiarimenti che potrebbero pervenire da fonti governative, che il Green Pass non sia richiesto per i lavoratori dipendenti e per gli altri collaboratori dell’impresa.

 

DECRETO-LEGGE

Confcommercio Brescia2024-04-27
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