30Giugno2017

Debiti con il fisco, novità dal 1° luglio

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel momento in cui viene notificata una cartella di pagamento, non dovrà più rivolgersi al giudice per citare in giudizio il debitore ed attendere la sentenza, poiché la cartella di pagamento è di per sé un atto esecutivo al pari dell’atto di precetto per cui, conseguentemente, può procedere al pignoramento del conto corrente se, passati sessanta giorni dalla notifica della cartella, questa non è stata pagata. Ne consegue quindi che, trascorso detto termine, l’Ente della Riscossione può subito inviare alla banca l’atto di pignoramento. Se il debitore persevera nel non pagare, l’ente richiederà alla banca di versare l’importo pari al debito, senza la necessità di ricorrere ad un giudice che emetta il relativo provvedimento.

In caso di arrivo di una cartella di pagamento, entro sessanta giorni dalla relativa notifica, il contribuente deve attivarsi per richiedere la rateizzazione del debito. Solo una volta accettata la richiesta di dilazione della cartella e pagata la prima rata del piano di ammortamento, l’interessato può presentare la richiesta di sblocco del conto corrente.

In ogni caso, si consiglia di attivarsi immediatamente e, qualora la cartella di pagamento sia errata, è opportuno recarsi tempestivamente, presso l’Ente Creditore di competenza (e non presso l’Ente di Riscossione) presentando istanza di autotutela e di richiesta di sgravio, in modo da averne il relativo annullamento entro i suddetti termini.

Confcommercio Brescia2024-05-03
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