1Marzo2018

Disciplina del commercio all'ingrosso non alimentare

Verifica requisiti soggettivi

Per commercio all'ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali. Chiunque intenda esercitare l’attività di commercio all’ingrosso deve presentare denuncia al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente mediante Comunicazione Unica. Lo svolgimento dell’attività di commercio all’ingrosso (alimentare e non alimentare) è subordinata al possesso dei soli requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 poiché il possesso dei requisiti professionali è stato soppresso dal D.Lgs. 147/2012.

Per le imprese individuali, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare dell’impresa. In caso di società, associazioni e organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (modificato dal D.Lgs. n. 218/2012) - Codice delle leggi antimafia.

La Camera di Commercio territorialmente competente dovrà verificarne quindi la veridicità, con la conseguente applicabilità alla fattispecie delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi. Si precisa che il controllo affidato alla Camera può essere svolto anche a campione.

Si rammenta inoltre che resta invariata la competenza dei Comuni in materia di vigilanza sulle attività commerciali insediate sul territorio per cui, eventuali provvedimenti di conformazione dell'attività o di divieto di prosecuzione della stessa (anche per l'assenza dei requisiti morali previsti), sono adottati solamente dal Suap del territorio in cui è esercitata l'attività.

 

Regimi amministrativi previsti dalla “Madia 2”

Il D.Lgs. 222/2016 per l'apertura, trasferimento di sede, ampliamento e subingresso dell'attività di commercio all'ingrosso non alimentare prevede il regime amministrativo della comunicazione. Tale comunicazione è da presentare al Suap, che la trasmette a sua volta alla Camera di Commercio, oppure direttamente alla Camera di Commercio.

Si fa presente che è d'obbligo la presentazione della comunicazione suddetta al Suap in tutti i casi in cui l'attività di commercio all'ingrosso non alimentare:
- sia svolta in presenza di deposito o magazzino;
- siano impegnati più di tre dipendenti;
- si svolga con utilizzo di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei;
- sia ubicato in una delle zone di pregio disciplinate dalla legge “Bersani”;
- si svolga nello stesso locale anche il commercio di vicinato;
- richieda la notifica sanitaria, ad esempio, per i prodotti cosmetici, gli alimenti per animali, i prodotti che possono entrare in contatto con generi alimentari (padelle, pentole, posate, piatti, contenitori per il cibo, ecc.);
- se, contestualmente si debbono apportare delle modificazioni di carattere edilizio ai locali.

Si ricorda che la riforma Madia prevede l'obbligo della Scia in tutti quei casi in cui l'attività di commercio all'ingrosso non alimentare sia svolta in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno dei punti dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 (Attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco).

Si tenga altresì conto che esistono tipologie di prodotti non alimentari che, per la loro specificità, richiedono comunque la presentazione di Scia o comunicazione al Suap e, per il suo tramite, ad altri enti competenti per materia (ad esempio Vigili del Fuoco o Questura):
- farmaci da banco e medicinali veterinari;
- prodotti fitosanitari;
- oggetti preziosi;
- gpl e gas infiammabili;
- armi;
- prodotti agricoli e zootecnici (fiori, semi, piante, alimenti per animali);
- prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;
- prodotti contenenti alcool etilico.

L'elenco proposto è da considerarsi tassativo, nel senso che in tutti i casi citati la comunicazione deve essere inoltrata al Suap e non alla Camera di Commercio, ma non esaustivo, nel senso che vi potrebbero essere altre casistiche qui non enunciate.

Nel caso in cui la comunicazione non sia stata trasmessa al Suap e questo, nello svolgimento dell'abituale attività di controllo del territorio rilevasse irregolarità o carenze riferite all'agibilità dei locali e alla destinazione d'uso degli stessi, può adottare un provvedimento di inibizione dell'attività stessa, senza che l'impresa possa reclamare il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Nel corso degli incontri svolti con il gruppo di lavoro “Comitato procedure Suap”, a cui partecipano i Suap di maggiori dimensioni, si è ritenuto opportuno confermare la prassi ormai consolidata di trasmettere la comunicazione al Suap, contestualmente all'istanza r.e.a., con ComUnica . Si ricorda infatti che è proprio del Suap il compito di verificare che l'attività sia esercitata nel rispetto delle norme in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana. È quindi in accordo con tali Suap che la Camera di Commercio, se dovesse riscontrare l'inizio/variazione di attività di commercio all'ingrosso non alimentare senza la contestuale comunicazione al Suap, si farà carico di informare di tale evento i Suap territorialmente competenti.

Confcommercio Brescia2024-05-02
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