23Novembre2018

Etichettatura tessile e calzature, attenzione ai controlli

Per i prodotti tessili è necessario che l’etichetta:

  • sia in lingua italiana (es. “100% Cotone” e non “100 % Cotton”, ad esempio in lingua inglese);
  • contenga la composizione fibrosa con la denominazione della fibra scritta per esteso (“100% Cotone” e non “100 CO”: il codice meccanografico non è ammesso) e la percentuale del peso indicata in ordine decrescente (es. “90% Cotone 10% Seta”);
  • trovi corrispondenza con quanto scritto nei documenti commerciali (es. nelle fatture ci deve essere il riferimento alla stessa percentuale di composizione fibrosa indicata in etichetta);
  • sia saldamente fissata al prodotto messo in vendita;
  • indichi nome, ragione sociale o marchio ed anche sede legale del produttore/importatore (estremi del produttore ex art.104 del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo e quindi l’indicazione della Via e della città);
  • preveda, ove necessario, l’indicazione “Contiene parti non tessili di origine animale” qualora, ad esempio, si tratti di piumini, maglioni con toppe o inserti in pelle o scamosciati, bottoni in madreperla o corno naturale.

È poi fondamentale sapere che:
il fabbricante, l’importatore o il distributore che non forniscano sui siti web le indicazioni relative alla composizione fibrosa sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.

Per chi vende calzature è importante sapere che:
il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza aver esposto in negozio un cartello con le informazioni sulle componenti delle calzature, di cui si allega un fac-simile, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

Confcommercio Brescia2024-05-03
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