15Gennaio2020

Fimaa, le novità della Legge di Bilancio

Deducibilità IMU

Per il periodo d’imposta 2020 è confermata la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento; è tuttavia indeducibile ai fini IRAP. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all’IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all’IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

La Legge di Bilancio stabilisce inoltre che la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 ed in misura integrale a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

 

Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

Per i contratti a canone concordato, stipulati secondo le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3 e 8 della Legge 431/1998, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del DL 551/1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge 61/1989, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2020 la riduzione al 10% dell’aliquota della cedolare secca applicata (con modifica dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011).

 

Efficienza energetica

A partire dal 1° gennaio 2020, solo per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015 per il miglioramento dell’efficienza energetica, relativamente alle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni potrà optare per uno “sconto in fattura” ossia per un contributo di ammontare pari all’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo verrà rimborsato attraverso un credito d’imposta che potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Contemporaneamente sono stati abrogati, oltre al comma 3, i commi 2 e 3 ter del DL 34/2019 (come convertito dalla Legge 58/2019); tale abrogazione ha comportato l’eliminazione del meccanismo dello sconto in fattura per i lavori effettuati, riferibili rispettivamente ad interventi di adozione di misure antisismiche e opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetici.

 

Proroga detrazione qualificazione energetica e recupero edilizio

  • Ecobonus _ Confermata anche per il 2020 la detrazione del 50% per le spese, cosiddetto Ecobonus, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di:
  • finestre comprensive di infissi;
  • schermature solari;

e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:

  • con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
  • con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe suddetta.

Confermata per il 2020 anche la detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione max Euro 30.000):

  • con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal sopracitato e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
  • con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

E per le spese di:

  • acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione (detrazione max Euro 30.000);
  • acquisto pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione max Euro 60.000);
  • acquisto di sistemi di building automation (non è previsto un limite di detrazione);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia (detrazione max Euro 30.000);
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (detrazione max Euro 30.000);
  • acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino a un valore massimo della detrazione di Euro 100.000.
  • Ecobonus condomini _ Si ricorda che per il 2020 e 2021:
  • Gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, consentono la detrazione delle spese nella misura del 70 per cento; la medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015.

Le detrazioni di cui sopra sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

  • Le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, in alternativa alle detrazioni previste dal punto a) sopra riportato e da quanto previsto dal Sismabonus per i condomini, sono soggette a una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

  • Sismabonus _ Anche per il 2020 si conferma il riconoscimento del cosiddetto Sismabonus, relativamente all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali di edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) (si veda l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003), riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. La detrazione dall'imposta lorda è nella misura del:
  • 50% qualora a seguito degli interventi non si consegua alcun miglioramento della classe sismica;
  • 70% se si consegue una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • 80% ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Le spese concorrono fino ad un ammontare complessivo non superiore ad Euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Qualora gli interventi siano eseguiti su parti comuni di edifici condominiali le percentuali di cui ai punti b) e c) vengono maggiorate rispettivamente al 75% ed al 85%.

  • Bonus ristrutturazione edilizia e bonus mobili _ Ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2019, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione verrà ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, e spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, le spese sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Prorogato per tutto il 2020 la detrazione del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia per un importo massimo di spesa ammessa pari ad Euro 96.000.

 

Bonus facciate

Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.

Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015 (prestazione energetica dell’immobile espressa attraverso un indice di prestazione energetica globale non rinnovabile).

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

 

Imposta sostitutiva plusvalenze cessione immobili

È stata incrementata dal 20% al 26% l’imposta sostitutiva sul reddito applicata, su richiesta della parte venditrice resa al notaio, alla plusvalenza realizzata in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Tale imposta è applicata in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), TUIR.

A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui sopra, ricevendo la provvista dal cedente.

Confcommercio Brescia2024-04-30
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