Illegittima la norma “anti badante”
Tutto da rifare e pensioni di reversibilità da ricalcolare. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 174/2016 ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva la riduzione della percentuale di calcolo della pensione al coniuge superstite sulla base della differenza di età e la durata del matrimonio.
La norma bocciata dalla Corte (nello specifico art.1 della Legge 15 luglio 2011, n. 111) prevedeva che, in caso di matrimonio in cui uno dei contraenti avesse compiuto 70 anni e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore ai 20 anni, la pensione di reversibilità venisse proporzionalmente ridotta a seconda della durata del matrimonio stesso.
Infatti la legge stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2012 l’importo della pensione di reversibilità pari al 60% della pensione del coniuge deceduto venisse erogata per intero solo nel caso in cui il matrimonio fosse durato 10 anni. Nel caso di durata inferiore ai 10 anni, invece, venisse applicato il taglio del 10% per ogni anno mancante ai 10.
Il principio che ha ispirato il legislatore, nell’attuare tale norma, era di introdurre un correttivo alla diffusione di matrimoni di comodo in vista della pensione di reversibilità. Si calcola infatti che ogni anno ci siano circa 3.000 matrimoni contratti tra soggetti over 80 e giovani donne. Così, per far fronte a questo aggravio dei costi per le casse previdenziali, era stata introdotta questa misura definita “norma anti badante”.
La Corte Costituzionale, però, ha rilevato che questa norma è una limitazione del diritto alla pensione di reversibilità, che deve rispettare i principi di eguaglianza, ragionevolezza, nonché il principio di solidarietà che è alla base del trattamento pensionistico di reversibilità.
Pertanto l’Inps, adeguandosi ai dettati della Corte Costituzionale, ha emanato una circolare (n. 178/2016 del 21 settembre) con la quale ha disposto le regole per ricostituire le pensioni di tutti coloro che hanno subito la eventuale decurtazione. Nello specifico per le domande di pensione ai superstiti giacenti e di nuova presentazione saranno liquidate secondo la normativa prevista dall’art.22, comma 2, della Legge 903 /1965, ossia nella misura del 60% della pensione già liquidata ed in godimento del pensionato deceduto.
Cosa accade alle pensioni di reversibilità già liquidate o respinte?
Sempre con la circolare n. 178/2016 del 21 settembre, l’Inps ha stabilito che le pensioni di reversibilità liquidate precedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale sono ricostituite d’ufficio dall’Inps dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa.
Gli eventuali arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Nel caso sia intervenuta una sentenza passata in giudicato i ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza.
I ricorsi amministrativi pendenti saranno pertanto riesaminati dall’Istituto previdenziale sulla base dei nuovi criteri.
Inoltre, i trattamenti pensionistici eliminati, ossia respinti in base alla normativa precedente dovranno essere ripresentati all’Inps dai soggetti aventi diritto.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, gli uffici del Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti, 1 - 2° piano, tel. 030.3771785) sono a disposizione.