10Marzo2017

Infortuni sul lavoro, slitta il termine per la comunicazione a fini statistici ed informativi

Come si ricorderà, l’obbligo in questione è contemplato dall’art.18, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n.81/2008, ma è rimasto per anni inattuato in quanto subordinato, per espressa previsione del comma 1-bis dello stesso art.18 sopra richiamato, all’emanazione del decreto interministeriale volto a regolamentare la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro).

Con l’entrata in vigore del Decreto n.183 del 25 maggio 2016, avvenuta il 12 ottobre 2016, che ha dettato le regole per la realizzazione e il funzionamento del predetto SINP, hanno cominciato a decorrere i sei mesi, previsti dal comma 1-bis, art.18, D.Lgs. n.81/2008, scaduti i quali (12 aprile 2017), sarebbe dovuto scattare l’obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 19/2017 di conversione del Decreto Legge n. 244/2016 (cosiddetto “Milleproroghe”), l’obbligo di comunicazione in esame è previsto decorsi 12 mesi (in luogo dei 6 mesi precedente fissati) dall’entrata in vigore del Decreto n.183/2016; pertanto, la scadenza del 12 aprile 2017 è posticipata al 12 ottobre 2017.

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).

Confcommercio Brescia2024-05-21
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