27Luglio2018

Ispettorato Nazionale del Lavoro, omessa assunzione disabile

L’illecito va configurato come istantaneo ad effetti permanenti, atteso che la condotta omissiva si consuma nel momento in cui spira il termine previsto ex lege, senza che il soggetto sul quale grava l’obbligo giuridico di facere (assunzione entro il 60° giorno dall’insorgenza dell’obbligo) provveda. Gli effetti offensivi della condotta così perfezionatasi, invece, si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa secondo le modalità chiarite dalla nota INL del 23 marzo 2017.

La natura di illecito istantaneo ha evidentemente riflessi sull’individuazione della norma applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo.  Infatti, agli illeciti commessi sotto la vigenza della vecchia norma - i cui effetti continuano a prodursi anche dopo l’entrata in vigore, in data 8 ottobre 2016, della nuova misura sanzionatoria prevista dall’art.5, comma 1 lett. b), del D.L. n.185/2016 - troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell’illecito, per il noto principio “tempus regit actum”.

Allo stesso modo, anche ai fini della prescrizione, l’Ispettorato avrà riguardo, per la sua decorrenza, al momento in cui la condotta si è consumata, ovvero al 61° giorno successivo alla insorgenza dell’obbligo.

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).

Confcommercio Brescia2024-05-19
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