30Giugno2017

Lavoro dei minori, tra i 15 e i 16 anni soggetti ad orario ridotto

Al fine di preservare la frequenza scolastica e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione la normativa italiana stabilisce che l’orario di lavoro non possa superare:
- (per i bambini liberi da obblighi scolastici) le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali;
- (per gli adolescenti) le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Con l’interpello del 21 marzo 2016, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dopo aver richiamato il disposto secondo cui é considerato bambino il minore che non ha ancora compiuto quindici anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico, mentre è considerato adolescente il minore di età compresa tra i quindici e i diciotto anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico, ritiene che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.

Il Ministero risponde così all’interpello che chiedeva chiarimenti proprio in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 18, legge n. 977/1967, così come modificato dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 345/1999, afferente alla disciplina concernente l’orario di lavoro dei minori.

Il Ministero ha altresì ribadito che la stessa Corte di Cassazione è intervenuta per sottolineare le finalità di tutela alle quali è improntata la disciplina dei rapporti di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, affermando che “ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall’art. 18 legge n. 977/1967 rispettivamente ai commi primo e secondo” e non invece quelli contemplati dalla normativa sull’apprendistato.

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).

Confcommercio Brescia2024-05-03
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