20Luglio2018

Modello 730, conguagli sostituto d’imposta

Modalità e termini
I sostituti d’imposta effettuano i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri dipendenti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro trasmessi, per il tramite dell’Agenzia delle entrate, dai CAF o dai professionisti abilitati; se il sostituto riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all’effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.
I sostituti devono, inoltre, tener conto di eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2018.
In base all’art. 1, comma 137, della legge n. 266/2005, come modificato dalla L. n. 80/2006, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro, non devono essere effettuate le operazioni di conguaglio.

Conguagli a credito
Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i dipendenti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.
Se anche quest’ultimo ammontare risulta insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno.
In presenza di più dipendenti aventi diritto, i rimborsi devono essere effettuati mensilmente in uguale percentuale per tutti gli assistiti; tale percentuale è determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti, e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Nel caso in cui alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso dell’intero credito, l’azienda deve comunicare all’interessato gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione (CU); tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione.

Conguagli a debito
Le somme risultanti a debito dai mod. 730-3 o 730-4 sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio.
In caso di incapienza della retribuzione del mese di luglioper la trattenuta dell’intero importo dovuto, la parte residua va trattenuta dalla retribuzione del mese successivo ovvero, se ancora incapiente, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Il pagamento differito per incapienza della retribuzione comporta l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensileda trattenere dalla retribuzione e da versare in aggiunta agli importi dovuti.
Se è stata chiesta la rateizzazioneil sostituto calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33% mensileprevisti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio.
Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, l’azienda deve applicare sia l’interesse dello 0,33% mensile dovuto per la rateizzazione che l’interesse dello 0,40% riferito al pagamento differito.
Il sostituto deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4 ricevuto in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l’anno 2018 ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.
L’importo dell’unica o della seconda rata di acconto Irpefdeve essere trattenuto con i compensi corrisposti nel mese di novembre; se tale retribuzione risulta insufficiente l’importo residuo dovrà essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%.
Se entro fine anno non è stato possibile trattenere l’intero importo dovuto dal dipendente, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, l'azienda deve comunicare al dipendente, entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile, dovrà essere versata direttamente dal dipendente nel mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Situazioni particolari

Cessazione del rapporto di lavoro o assenza di retribuzione
Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio interviene la cessazione del rapporto di lavoro ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione, il sostituto d’imposta:
a) in caso di conguaglio a debito, non effettua (o non completa) i conguagli e comunica agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi dovranno versare direttamente;
b) in caso di conguaglio a credito, eroga i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

Decesso del contribuente
Il decesso del contribuente fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.
Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che dovranno essere versate dagli eredi nei termini previsti (art. 65 del D.P.R. n. 600/73); gli eredi non sono comunque tenuti al versamento degli acconti (art. 1 L. n. 97/77, sostituita dalla L. n. 749/77).
In caso di conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi i relativi importi e provvede ad indicarli anche nell’apposita certificazione (CU).
Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono, o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto (art. 65 D.P.R. n. 600/73).
In alternativa, gli eredi possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).

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