27Settembre2019

Obbligo denuncia fiscale vendita alcolici, chiarimenti Agenzia delle Dogane

In sede di conversione del c.d. DL “Crescita” (legge 28 giugno 2019 n.58) è stato introdotto l’art.13-bis che modifica l’art.29 del Testo Unico Accise – TUA (D.Lgs. n.504/1995), il quale obbliga gli esercenti di impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa alla denuncia al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane.

La modifica reintroduce l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini, i quali erano stati espressamente esclusi da tale obbligo ad opera della legge n.124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Con la Direttiva in commento, l’Agenzia chiarisce che:

1. sono sottoposti all’obbligo di denuncia anche gli operatori che hanno avviato l’attività in data successiva al 29 agosto 2017 e precedente al 29 giugno 2019 (vale a dire l’intervallo di tempo di vigenza della norma che aveva escluso l’obbligo). Per tali soggetti l’Agenzia ha previsto la possibilità di poter consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019, presentando all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente la denuncia di avvenuta attivazione di esercizio di vendita, comprensiva di marca da bollo.
L’Agenzia ha predisposto per il caso di specie un modello di denuncia di avvenuta attivazione rinvenibile sul sito web della stessa;

2. allo stesso modo dovranno procedere anche gli operatori che avevano effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 senza completare il procedimento tributario di rilascio della licenza, a causa dell’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia;

3. diversamente, gli operatori del settore che, avendo avviato l’attività in data precedente al 29 agosto 2017, siano già in possesso della licenza fiscale, non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.
Se però sono intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore dovrà darne comunicazione all’Ufficio delle Dogane competente, al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.
In caso di smarrimento o distruzione della licenza fiscale a suo tempo rilasciata, occorrerà chiederne un duplicato al medesimo Ufficio;

4. per gli operatori che abbiano avviato l’attività a partire dal 30 giugno 2019, l’Agenzia delle Dogane, inoltre, ricorda che la tabella A allegata al D.Lgs. n.222/2016 dispone nella sottosezione 1.10 che la SCIA presentata al SUAP all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n.504/1995 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Pertanto, per le attività avviate a far data dal 30 giugno 2019, la disposizione di cui sopra produce l’assorbimento della denuncia di attivazione ex art.29, comma 2 del D.Lgs. n.504/1995 da parte della SCIA presentata al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle Dogane. In definitiva, chiarisce l’Agenzia “qualora l’interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l’autorità comunale non occorre presentare la denuncia a questa Agenzia, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all’Ufficio delle dogane territorialmente competente”.

Infine, l’Agenzia ritiene che le attività di vendita di bevande alcoliche che avvengono nel corso di eventi a carattere temporaneo di breve durata (sagre, fiere, mostre, ecc.) non debbano essere soggette all’obbligo di denuncia fiscale.

Ciò in quanto, la finalità dell’istituto in commento risiederebbe nella necessità di garantire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici; e per questa ragione, l’obbligo in questione ricadrà solo sugli esercizi che abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale.

Confcommercio Brescia2024-04-28
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