28Settembre2018

Pensione supplementare

Con l’ordinanza 21189/2018, la Corte di cassazione ha respinto la tesi dei legali di una pensionata ed ha accolto il ricorso dell'Istituto di Previdenza in quanto l’assicurata l’aveva presentata con due mesi di anticipo rispetto perfezionamento del requisito anagrafico richiesto (a suo tempo, 60 anni).

Come noto la prestazione è riconosciuta in favore degli iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e che siano titolari di una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo o esclusivo dell'AGO, e che rispettino due condizioni:

  • aver compiuto l’età pensionabile di vecchiaia;
  • non possedere i requisiti contributivi per la liquidazione di una pensione di vecchiaia.

I giudici della Suprema Corte hanno cassato la decisione della Corte d’appello in quanto il requisito costitutivo dell’età anagrafica per la pensione supplementare deve essere perfezionato al momento della domanda amministrativa.

In base all’art.5 della Legge n.1338/1962: “L’assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l’esclusione o l’esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell’assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma. Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell’assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell’art.10 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n.636. La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda”.

In conclusione, il requisito costitutivo dell'età anagrafica per la pensione supplementare deve essere perfezionato al momento della domanda amministrativa.

Nella fattispecie in questione la pensionata avrebbe dovuto produrre la domanda al raggiungimento dell'età pensionabile. Non avendolo fatto, la pensione supplementare potrà decorrere solo dal momento in cui la pensionata avrà proposto nuova istanza, perdendo così il diritto ad eventuali arretrati.

Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti, 1 - 2° piano, tel. 030.3771785) offre in via del tutto gratuita la consulenza e l’assistenza necessarie.

 

Confcommercio Brescia2024-04-29
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