30Giugno2017

Produzione e vendita di taluni prodotti da forno

Le modifiche apportate sono state inserite nel decreto al fine di rafforzare gli indirizzi interpretativi adottati con circolari interpretative emanate nel corso degli ultimi anni.

Il provvedimento fornisce una indicazione precisa sull'impiego di alcuni ingredienti quali ad esempio le uova ed il burro necessari per la preparazione del Panettone, del Pandoro e della Colomba.

Il decreto consente, inoltre, l'uso del sale iodato nella preparazione dei prodotti regolamentati quali ad esempio il Panettone, il Pandoro, la Colomba, i Savoiardi, gli Amaretti e gli Amaretti morbidi.

ll decreto introduce, anche la possibilità di produrre il Pandoro, il Panettone, la Colomba e il Savoiardo per persone intolleranti al glutine, purchè in linea con quanto previsto dal regolamento comunitario 828/2014.

Inoltre nella disciplina dei prodotti speciali e arricchiti, il decreto prevede che la Colomba possa essere preparata senza le scorze degli agrumi canditi, nonché nel caso di colombe ricoperte o da ricoprire con altri ingredienti caratterizzanti, senza la glassatura superiore.

È stato, inoltre, inserito nello schema di decreto il calcolo finalizzato alla verifica dei requisiti compositivi e le relative istruzioni di utilizzo.

Al savoiardo, all'amaretto e all'amaretto morbido è, infatti, possibile aggiungere farciture coperture glassature decorazioni nonché altri ingredienti caratterizzanti, ad eccezione degli sfarinati di cereali per gli amaretti e gli amaretti morbidi, sempre che il prodotto finito contenga almeno il sessanta per cento dell'impasto base previsto calcolato sul peso del prodotto finito.

Al pandoro, al panettone e alla colomba è, invece, possibile aggiungere farciture, bagne, coperture, glassature, decorazioni e frutta, nonché altri ingredienti caratterizzanti, a patto che il prodotto così finito contenga almeno il cinquanta per cento dell'impasto base calcolato sul peso del prodotto finito.

Relativamente all'etichettatura il decreto in oggetto precisa che i prodotti devono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 e successive modifiche. Il provvedimento precisa, inoltre, che le denominazioni di vendita dei prodotti di piccole dimensioni possono essere riportate con relativi diminutivi, come «pandorino», «panettoncino» e «colombina».

Nel caso di prodotti speciali o arricchiti la denominazione di vendita del prodotto deve contenere l'indicazione dell'assenza di uvetta o di scorze di agrumi canditi o di entrambi come pure l'indicazione di assenza/modifica della glassatura e relativo decoro per le colombe ricoperte o da ricoprire. L'etichetta del savoiardo deve, inoltre, indicare la percentuale di uova, secondo quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e successive modifiche, mentre l'etichetta dell'amaretto deve riportare la percentuale di mandorle di albicocca e di mandorle, secondo quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e successive modifiche.

Il decreto in oggetto introduce, inoltre, l'articolo 9 bis sulle sanzioni che precisa che alle violazioni del presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 67 della legge 350 del 2003 (sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro) e del codice del consumo  decreto legislativo 206/2005. Inoltre l'articolo specifica che a quei prodotti che non rispettano le caratteristiche di composizione qualitative e quantitative, che però utilizzano forme e modalità di presentazione identiche e confondibili con i prodotti disciplinati, si applicano comunque le sanzioni previste per la pubblicità ingannevole di cui al suddetto decreto legislativo.  

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