28Ottobre2016

Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

La norma, pertanto, nel prevedere un termine di validità minima del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non ha posto limiti all’eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio conferito, per tale motivazione, rendendo possibile, da parte dell’interessato, anche il successivo rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione.

Le Questure, comunque, dovranno valutare caso per caso, effettuando un esame della relativa inclusione sociale, ancorché siano venuti meno i requisiti del rilascio.

Proprio l’ultima parte del comma 11, dell’art.22, ha chiarito che ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’art.29, comma 3, lettera b), ciò a dire che, ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).

Confcommercio Brescia2024-05-03
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