30Novembre2018

Riscatto laurea, nuove modalità di pagamento

Tra le ipotesi di anticipo per l’accesso al pensionamento ha sicuramente un grande rilievo la possibilità di riscattare il corso legale di laurea.
Tra le ipotesi di studio nella legge di bilancio 2019 è quella di ridurre anche gli oneri per il riscatto.
L’adozione di misure di tal genere comporterebbe un notevole ampliamento dei futuri possibili fruitori della ormai famosa “quota 100”.
In quest’ottica, l’INPS ha reso noto di avere attivato un nuovo canaleSisalPayper il pagamento dei contributi per riscatti, ricongiunzioni e rendite.
Grazie a questo servizio, è possibile effettuare il pagamento delle rate del piano di ammortamento in contanti presso bar, tabaccherie ed edicole.
Non è necessario alcun bollettino, ma è sufficiente comunicare il codice fiscale e il numero della pratica ed un volta effettuato il versamento sarà rilasciata una ricevuta contenente tutti i dati utili che attestano il pagamento.

Ma quanto conviene oggi riscattare gli anni universitari?
Sembra utile fare un breve riepilogo delle caratteristiche principali che riguardano il riscatto laurea e nel contempo evidenziare quale sia l’utilità del riscatto.
Il riscatto più allettante con novità più favorevoli per gli assicurati si è avuto con la legge n.247/2007.
Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto sono entrate in vigore per tutte le domande presentate dal 1° gennaio 2008.
Il comma 4bis ha stabilito che gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza o in unica soluzione oppure  in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
La disposizione in questione, accrescendo il numero delle rate per il pagamento degli oneri relativi al corso di studi ed escludendo l’applicazione di interessi, introduce una disciplina di favore per il richiedente.
Resta confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e ciò sempre senza applicazione di alcun interesse.

Riscatto anche per chi è sprovvisto di contribuzione o inoccupato
Un'altra novità è costituita dalla facoltà di riscatto, di cui all’art.2, comma 5, del D.Lgs. n.184/1999, che può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa (si ricorda che prima era necessario il possesso di almeno un contributo settimanale).
La disposizione in esame si riferisce a coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata (art.2, comma 26, della legge 335/1995).
È importante sottolineare che il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato, se lo stesso non ha un reddito personale, il contributo potrà essere posto in detrazione dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico (molto spesso dai genitori).
Il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
L’importo da pagare è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'art.1, comma 3, della legge 2.8.1990, n.233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
In pratica, l’onere deve essere determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota contributiva vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Per quanto concerne gli assicurati che hanno dei contributi versati per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995, il calcolo seguirà le regole proprie della riserva matematica ex art.13 della Legge n.1338/1962, mentre per i periodi successivi al 1° gennaio 1996 dovrà tenersi conto della retribuzione dei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e dell’aliquota contributiva di finanziamento vigente, alla medesima data, nel regime ove opera il riscatto.

Valutazione del periodo ai fini pensionistici
L’onere di riscatto di periodi che si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996, chiesti da soggetti non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà determinato secondo il calcolo percentuale proprio del sistema contributivo.
La valutazione del periodo a fini pensionistici sarà anch’essa di tipo contributivo ed i periodi così riscattati non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto fino al 31.12.2011, dato che dal 1.1.2012 vi è il contributivo pro-rata per tutti, come stabilito dalla riforma Monti-Fornero L.214/2011.
Invece, per coloro che hanno dei contributi versati al momento della domanda di riscatto della laurea, gli stessi andranno a determinare l’applicazione del sistema retributivo o misto, a seconda che siano in grado di far raggiungere 18 anni di contributi o meno al 31.12.1995.

Per tutti i chiarimenti attinenti all’argomento trattato e per tutto quello che riguarda l’assistenza previdenziale il Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti, 1 - 2° piano, tel. 030.3771785) fornisce in via del tutto gratuita consulenza e assistenza.

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