7Dicembre2018

Sgravi contributivi e sicurezza lavoro

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, che ha disposto la revoca dei benefici e delle agevolazioni contributive, indipendentemente dalla natura o dal tipo di violazione in materia di sicurezza accertata.

La pronuncia risulta di primario interesse in quanto sottolinea l’importanza del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, così come disciplinata dal D.Lgs. 81/2008, nei casi di assunzioni, contratti atipici e fruizione di sgravi o incentivi.

Nel caso esaminato dalla recente sentenza, l’INPS, prendendo avvio da una indebita fruizione di sgravi, aveva richiesto ad una società il pagamento della contribuzione in misura piena, non conteggiando i benefici previsti ed utilizzati dalla ditta per la durata di un triennio.

Al riguardo, l’INPS aveva evidenziato che l’azienda non era in possesso del requisito del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in quanto, in particolare, la ditta non aveva comunicato all’Ispettorato del lavoro e alle Usl competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno all’impresa.

Va evidenziato che la necessità di comunicazione del nominativo del RSPP era prevista dalla normativa in vigore all’epoca dei fatti esaminati, mentre oggi il TU Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) non prevede più l’obbligo di comunicare il nominativo del RSPP incaricato agli enti competenti.

La società ha presentato il ricorso nei confronti nell’INPS, sostenendo che la violazione in materia di sicurezza rilevata, vale a dire la mancata comunicazione, allora prevista, del nominativo del RSPP, aveva carattere solo formale ed in ogni caso non determinava le conseguenze volute dall’INPS e cioè la perdita degli sgravi, che avrebbero potuto verificarsi solo in caso di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro di natura sostanziale e non semplicemente documentale come un’omessa comunicazione.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha sottolineato che la normativa che prevede la concessione degli sgravi, nel richiedere tra i requisiti il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, non consente alcuna differente valutazione del grado di “gravità” delle violazioni riscontrate ai fini della concessione degli sgravi.

Gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza hanno, infatti, carattere inderogabile e sono finalizzati alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha comunque rilevato che gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro sono sottoposti a specifiche sanzioni ed in ogni caso non possono mai costituire violazioni di carattere formale, in quanto sono preordinati alla corretta e completa applicazione delle misure adottate.

Va aggiunto, che anche più recenti previsioni della legge Finanziaria 2006 per la concessione dei benefici contributivi alle imprese richiedono espressamente, oltre al rispetto della regolarità nei versamenti previdenziali, l’osservanza delle condizioni di lavoro e della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

In sostanza, le norme che concedono sgravi alle imprese hanno l’obiettivo di incentivare l'allargamento della base occupazionale, ma sul presupposto che l'impresa sia rimasta immune da condotte assunte in violazione di disposizioni di natura fiscale, o contributive, o attinenti alla sicurezza sul lavoro, o da pratiche antisindacali.

In presenza anche solo di una di dette violazioni si determina il presupposto per la revoca delle agevolazioni, senza che assuma rilievo la natura sostanziale o formale dell’obbligo violato.

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183, paghe@cafascombs.it).

Confcommercio Brescia2024-05-02
  1. Home
  2. News
  3. Sgravi contributivi e sicurezza lavoro