16Settembre2016

Sicurezza sul lavoro

L’ultimo intervento normativo ha previsto l’abolizione del registro infortuni, l’invio telematico dei certificati di malattia o infortunio professionale direttamente da parte della struttura sanitaria competente senza successivi oneri per il datore di lavoro, l’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza da parte dell’INAIL delle informazioni relative alle denunce di infortunio relativamente  agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

Il T.U. individua le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, integrandole con quelle relative a specifici rischi ovvero settori di attività (es. movimentazione manuale di carichi, videoterminali, agenti fisici, biologici e cancerogeni, etc.). Tra le misure generali, si evidenziano in particolare i seguenti obblighi per l’azienda:

  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  • la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
  • l'eliminazione dei rischi e la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
  • la riduzione dei rischi alla fonte;
  • la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  • la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  • l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • il controllo sanitario dei lavoratori;
  • l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  • l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
  • l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
  • l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • le istruzioni adeguate ai lavoratori;
  • la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
  • la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  • l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

La valutazione dei rischi correlati all’ambiente di lavoro, formalizzata nel documento di valutazione dei rischi (DVR), costituisce un adempimento di assoluta centralità per garantire l’effettività delle tutele previste dal T.U.

Essa “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi, nonché alle mansioni svolte dal lavoratore.

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.151/2015 saranno individuati, tramite un apposito decreto ministeriale, gli strumenti di supporto alla valutazione dei rischi, compresi quelli informatizzati sulla base del prototipo europeo O.I.R.A. (Online Interactive Risk Assessment), al fine di agevolare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi presenti e nel predisporre il relativo documento.

Sebbene l’aspetto sanzionatorio sia secondario rispetto a quello della prevenzione, se dai controlli fatti dagli enti competenti (Asl, Ispettorato del lavoro) emergono delle carenze in materia, le conseguenze possono essere  una multa in denaro fino, nei casi più gravi, all'arresto e alla detenzione.

La Legge 99/2013 ha rivalutato le sanzioni e le ammende previste per le contravvenzioni della normativa in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Con la Nota ministeriale n. 12059 del 2 luglio 2013 è stato chiarito che l'incremento è escluso per le sanzioni antecedenti il 2 luglio 2013, mentre la Circolare ministeriale n. 35/2013 ha definito le modalità di applicazione della rivalutazione e la destinazione delle relative somme derivanti dai nuovi incassi. La definizione dei soggetti responsabili, non necessariamente identificabili col datore di lavoro, è un importante tassello dell’attuale assetto normativo. Tra i soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro, un ruolo particolare è attribuito al c.d. RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione). 

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).

Confcommercio Brescia2024-05-03
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