12Maggio2017

Ticket licenziamento

Il contributo, per l’anno 2016, è pari a 489,95 euro (41% di 1.195 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.469,85 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 40,83 euro/mese (489,95/12).

Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.

Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminatoTicket dovuto
Licenziamento per giustificato motivo oggettivoSI
Licenziamento per giustificato motivo soggettivoSI
Licenziamento per giusta causaSI
Licenziamento collettivo CON accordo sindacaleSI
Licenziamento collettivo SENZA accordo sindacaleSI (moltiplicato per 3)
Licenziamento durante o al termine del periodo di provaSI
Licenziamento per superamento del periodo di comportoSI
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale) SI
Licenziamento personale domesticoNO
Recesso dell’Apprendista al termine del periodo formativoSI
Dimissioni volontarie NO
Dimissioni per giusta causaSI
Dimissioni nel periodo tutelato per maternitàSI
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione DTL (articolo 410 c.p.c.) NO
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.) NO
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso la Direzione Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti SI
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore SI
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere NO
Decesso del lavoratoreNO

A titolo informativo, si ricorda che sussiste l’obbligo del preavviso nei seguenti casi di recesso:
• licenziamento ad nutum;
• licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
• licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
• recesso al termine del periodo di comporto;
• fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
• cessazione dell’attività qualora ai lavoratori non venga dato il preavviso contrattualmente previsto;
• dimissioni per giusta causa del lavoratore;
• dimissioni della lavoratrice madre entro il 1° anno di età del bambino;
• decesso del lavoratore.

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).

Confcommercio Brescia2024-05-02
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