Ticket licenziamento
Il contributo, per l’anno 2016, è pari a 489,95 euro (41% di 1.195 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.469,85 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 40,83 euro/mese (489,95/12).
Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.
Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato | Ticket dovuto |
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo | SI |
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo | SI |
Licenziamento per giusta causa | SI |
Licenziamento collettivo CON accordo sindacale | SI |
Licenziamento collettivo SENZA accordo sindacale | SI (moltiplicato per 3) |
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova | SI |
Licenziamento per superamento del periodo di comporto | SI |
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale) | SI |
Licenziamento personale domestico | NO |
Recesso dell’Apprendista al termine del periodo formativo | SI |
Dimissioni volontarie | NO |
Dimissioni per giusta causa | SI |
Dimissioni nel periodo tutelato per maternità | SI |
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione DTL (articolo 410 c.p.c.) | NO |
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.) | NO |
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso la Direzione Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti | SI |
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore | SI |
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere | NO |
Decesso del lavoratore | NO |
A titolo informativo, si ricorda che sussiste l’obbligo del preavviso nei seguenti casi di recesso:
• licenziamento ad nutum;
• licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
• licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
• recesso al termine del periodo di comporto;
• fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
• cessazione dell’attività qualora ai lavoratori non venga dato il preavviso contrattualmente previsto;
• dimissioni per giusta causa del lavoratore;
• dimissioni della lavoratrice madre entro il 1° anno di età del bambino;
• decesso del lavoratore.
Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).