Ministero dell'Ambiente, credito d'imposta per l'acquisto di prodotti alternativi alla plastica monouso
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87/2024 il Decreto 4 marzo 2024 del Ministero dell’Ambiente edella Sicurezza Energetica, di concerto con il MIMIT e il MEF, che definisce, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196 (riguardante l’attuazione della direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente – cfr. Circolari Fipe n. 120/2021 e n. 172/2021) i criteri e le modalità di applicazione di un contributo riconosciuto alle imprese per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti riutilizzabili o realizzati inmateriale biodegradabile e/o compostabile.
Il contributo ha il fine di promuovere la diffusione di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti. Esso è rivolto alle imprese che alla data di presentazione della domanda, risultino, tra le altre, attive, regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese, ed è precluso alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive o oggetto di cause di divieto, decadenza o sospensione (art. 3).
Le spese ammissibili, ex art. 4 del Decreto in esame, sono quelle effettivamente sostenute nel corso delle annualità2022, 2023 e 2024 (e comunque dopo il 14 gennaio 2022, data di entrata in vigore del richiamato D.Lgs n. 196/2021) e riguardano, come sopracitato, prodotti riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile (certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002, norma tecnica che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio) delle specifiche tipologie di prodotti elencati nell’allegato, parte A e parte B, del D.Lgs n. 196/2021, vale a dire:
- in via prioritaria, le spese sostenute per l’acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti (es. tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, generalmente consumati direttamente dal recipiente e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione);
- in via subordinata (nell’ipotesi di risorse residuali ancora disponibili dopo il soddisfacimento della copertura delle spese riferibili al primo punto), le spese relative all’acquisto di prodotti ulteriori, ossia “bastoncini cotonati” ed “aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi”.
È bene sottolineare che il Decreto in oggetto precisa che non sono ammissibili le spese per l’acquisto di prodotti che, non essendo utilizzati dall’impresa richiedente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio (art. 4, comma 6).
L’istanza per accedere al contributo andrà presentata tramite la procedura informatica che sarà resa accessibile dal sito del Ministero (https://www.mase.gov.it/). I termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo saranno indicati sulla sezione news di suddetto sito.
L’accesso al contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nella misura del 20% delle spese sostenute fino a un importo massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, come previsto dagli articoli 6 e 8 del Decreto in esame.