26Ottobre2022
Agenzia dei Monopoli, rivenditori dei monopoli non obbligati ad accettare i pagamenti elettronici
L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, con Determinazione Direttoriale n. 484555/RU, pubblicata ieri sul proprio sito Ufficiale, ha chiarito che i rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino, in relazione all’attività di vendita dei generi di monopolio, di valori postali e bollati, non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico di cui all’art. 15, commi 4 e 4-bis, del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. dalla L. n. 221/2012.
Dalla lettura del preambolo del provvedimento emerge che le motivazioni che hanno indotto l’Agenzia a provvedere in tal senso sono le seguenti:
- con l’applicazione dell’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico in ordine ai generi di monopolio e ai valori postali e bollati, l’aggio percepito dal rivenditore verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, considerato che il prezzo di rivendita al pubblico è determinato ex lege (o sulla base di apposite convezioni) e dunque il costo della transazione elettronica non può essere traslato sull’acquirente;
- in ragione della struttura e delle modalità di versamento dell’imposta sui generi di monopolio (il pagamento dell’accisa viene effettuato a monte all’atto dell’immissione in consumo), risulta escluso il rischio di evasione fiscale (che è invece la principale ratio che ha spinto il legislatore a prevedere il c.d. obbligo del POS);
- sul settore dei tabacchi lavorati sussiste già un efficiente sistema di tracciabilità e di controllo tale da assicurare la lecita provenienza dei prodotti.