Agenzia delle Entrate, comunicazione dei crediti d'imposta dell'energia entro il 16 marzo
È stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento Direttoriale n. 44905/2023 che definisce il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta “energia elettrica e gas naturale” relativi al terzo e al quarto trimestre del 2022.
È bene sottolineare fin da subito che detta comunicazione deve essere effettuata – anche avvalendosi di un soggetto intermediario (di cui all’art. 3, comma 3 DPR n. 322/1998) - entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito, utilizzando i canali telematici dell’AdE oppure il servizio web reso disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Il mancato invio di una valida comunicazione entro il termine sopra indicato determinerà, pertanto, l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione. A tal proposito è bene ricordare che, in sede di conversione in legge del sopra richiamato D.L. “Aiuti-quater”, è stato previsto che i crediti d’imposta in parola potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023).
Nella comunicazione bisognerà indicare, in relazione a ciascun periodo per il quale si accede al beneficio:
- il codice identificativo del credito;
- l’importo di riferimento (vale a dire la spesa totale sostenuta per l’acquisto di energia elettrica o gas naturale nello specifico periodo);
- l’ammontare del credito maturato (che si ottiene applicando all’importo di riferimento la percentuale di detrazione stabilita).
Si ricorda che lo Sportello Energia di Confcommercio Brescia è a disposizione degli associati per il calcolo dei crediti d'imposta dell'energia del terzo e del quarto trimestre 2022 e del primo trimestre 2023.