6Luglio2022

Agenzia delle Entrate, credito d'imposta per i canoni di locazioni per le imprese del turismo

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Direttoriale del 30 giugno 2022, ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (decreto Sostegni ter).

Come noto, la suddetta disposizione ha previsto che il credito d’imposta locazioni di cui all’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Il credito d'imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

La misura si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche ed è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022. In particolare, in conformità con la predetta decisione, l’Agenzia delle Entrate precisa che il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022.

Tanto premesso con il Provvedimento in esame, viene previsto che l’Autodichiarazione è inviata, esclusivamente, con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato.

L’Autodichiarazione deve essere presentata dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023.

L’Autodichiarazione deve essere presentata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 per i soggetti:

  • che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio del modello di Autodichiarazione;
  • che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore.

Negli stessi periodi è possibile:

  • inviare una nuova Autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
  • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

A seguito della presentazione dell’autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’autodichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Confcommercio Brescia2025-04-30
  1. Home
  2. News
  3. Agenzia delle Entrate, credito d'imposta per i canoni di locazioni per le imprese del turismo