Agenzia delle Entrate, indennizzi per discoteche e catering
L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 336230/2021, pubblicato sul sito internet dell’Autorità, ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 2 del D.L. n. 73/2021, c.d. “Sostegni-bis”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021 e al Decreto 9 settembre 2021 del MISE, di concerto con il MEF, che ha previsto l’istituzione di un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, volto a sostenere la continuità delle attività economiche destinatarie di misure restrittive anti Covid-19 che abbiano subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021.
Possono accedere al contributo, tra gli altri, il settore delle discoteche, sale da ballo e simili (per i quali sono destinati in via prioritaria, 20 milioni dei 140 milioni di euro in totale stanziati), ma anche quello delle sale giochi e biliardi, e del catering per eventi, banqueting.
Le domande potranno essere presentate - telematicamente, anche per il tramite di un intermediario - a partire dal2 dicembre prossimo e non oltre il 21 dicembre 2021e che i contributi saranno erogati mediante bonifico bancario, al conto corrente indicato nell’istanza che deve essere necessariamente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.
L’aiuto è riconosciuto sotto forma di indennizzo a fondo perduto:
- 20 milioni di euro saranno ripartiti in egual misura tra i soggetti richiedenti con Cod. Ateco prevalente 93.29.10 con un limite massimo, per ciascun beneficiario, di 25.000 euro;
- i restanti 120 milioni di euro saranno ripartiti, tra quelli aventi titolo, con le seguenti modalità:
- euro 3.000, per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000;
- euro 7.500, per quelli con ricavi e compensi tra 400.000 e 1.000.000 euro;
- euro 12.000, per coloro che hanno ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000.